Regolamento dei Gruppi UMI
Art. 1 – Istituzione e rinnovo dei Gruppi UMI.
Per il migliore raggiungimento dei fini sociali dell’Unione, possono essere costituiti dei Gruppi UMI che riuniscono soci che abbiano interessi scientifici comuni, con carattere interdisciplinare trasversale a varie aree della matematica, o progetti in ambiti di sviluppo della matematica nella società.
Ogni Gruppo deve essere costituito da almeno 15 Soci.
Le proposte di istituzione di nuovi Gruppi vanno presentate al Presidente dell’UMI osservando scadenze e modalità illustrate da specifico bando. La Commissione Scientifica dell’UMI decide sull’approvazione delle proposte, entro sei mesi dalla scadenza del bando.
L’Ufficio di Presidenza dell’UMI assegna a ciascun Gruppo UMI un Referente del Gruppo, scelto all’interno della Commissione Scientifica dell’UMI, che riferisce alla Commissione sulle attività del Gruppo.
Ciascun Gruppo UMI ha durata triennale. Ogni anno il Responsabile del Gruppo – di cui all’Art. 6 – presenta all’Ufficio di Presidenza dell’UMI una relazione generale sulle attività del Gruppo che, una volta approvata dall’Ufficio di Presidenza, viene comunicata all’Assemblea Ordinaria dei soci UMI. Almeno tre mesi prima dello scadere del terzo anno dall’istituzione o dal rinnovo del Gruppo, la Commissione Scientifica dell’UMI valuta, sulla base della realizzazione dei fini di cui all’Art. 2 e su esplicita richiesta dell’Assemblea del Gruppo da formulare nel primo semestre dell’ultimo anno di attività, se rinnovare i singoli Gruppi UMI per un ulteriore triennio fino a un massimo di due rinnovi. In presenza di particolari condizioni di opportunità – accertato comunque il proficuo funzionamento del Gruppo – la Commissione Scientifica dell’UMI potrà approvare un ulteriore terzo rinnovo.
Art. 2 – Finalità dei Gruppi UMI.
I Gruppi UMI hanno lo scopo di promuovere l’avanzamento della conoscenza nei settori di loro pertinenza, attraverso la ricerca, l’insegnamento, la divulgazione dei risultati e l’interazione con vari settori della matematica, della scienza, della cultura o della società. Questi fini sono perseguiti in sintonia con i fini sociali dell’UMI e conformemente alle sue regole. In particolare i Gruppi non hanno fini di lucro.
I Gruppi UMI pongono in atto iniziative utili al conseguimento dei loro scopi, con particolare riferimento alle iniziative di cui all’Art. 2 dello Statuto dell’UMI.
Ogni Gruppo si dota di una pagina web esplicativa della sua attività.
Art. 3 – Organi del Gruppo.
Pur soggetto alla superiore autorità dello Statuto, dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione Scientifica dell’UMI, il Gruppo, per una più efficace organizzazione, si avvale dei seguenti Organi:
a. Assemblea del Gruppo;
b. Giunta del Gruppo;
c. Responsabile del Gruppo.
Il Responsabile e la Giunta rimangono in carica fino allo scadere del triennio di attività del Gruppo.
Le cariche di Responsabile e membro della Giunta di un Gruppo sono a titolo gratuito.
Art. 4 – Assemblea del Gruppo.
L’Assemblea del Gruppo UMI è il principale organo deliberante del Gruppo ed è composta da tutti gli aderenti in regola con i requisiti di cui all’Art. 8. L’Assemblea è costituita, inizialmente, da tutti i soci UMI che hanno proposto la creazione del Gruppo.
L’Assemblea elegge la Giunta e il Responsabile del Gruppo UMI di cui all’Art. 3.
L’Assemblea è presieduta dal Responsabile del Gruppo UMI, o da un suo delegato, e si riunisce almeno una volta l’anno allo scopo di discutere l’organizzazione delle attività del Gruppo e l’eventuale proposta di richiedere una quota annuale di iscrizione al Gruppo.
L’Assemblea è convocata dal Responsabile del Gruppo UMI. Convocazioni dell’Assemblea possono essere richieste da almeno 10 aderenti al Gruppo. Il Responsabile del Gruppo può autorizzare lo svolgimento telematico dell’Assemblea e/o la partecipazione telematica all’Assemblea, nei casi da lui ritenuti giustificati.
L’Assemblea delibera di norma a maggioranza dei presenti votanti, ad eccezione delle materie per cui è prevista espressamente una maggioranza qualificata differente. I relativi verbali sono comunicati a tutti i membri e al Referente del Gruppo, al Presidente e alla Segreteria dell’UMI.
Ai lavori dell’Assemblea è ammesso a partecipare il Referente del Gruppo UMI senza diritto di voto qualora non sia tra gli aderenti al Gruppo.
Art. 5 – Giunta del Gruppo.
La Giunta di un Gruppo UMI è l’organo operativo del Gruppo. Ne fanno parte il Responsabile e un certo numero di membri del Gruppo. Tale numero viene deciso dall’Assemblea contestualmente alla richiesta di rinnovo del Gruppo stesso; esso non potrà superare i quattro, sei, o otto membri a seconda che, il primo giorno del terzo anno di attività, gli aderenti al Gruppo siano, rispettivamente, in numero non superiore a cinquanta, tra cinquantuno e ottanta, o superiore a ottanta. Per le prime elezioni degli organi di un Gruppo si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 7.
La Giunta del Gruppo UMI si riunisce, anche per via telematica, su convocazione del Responsabile del Gruppo o su richiesta di uno dei suoi componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Responsabile.
La Giunta del Gruppo UMI si occupa, anche tramite deleghe, della gestione delle iniziative del Gruppo, della pagina web, della preparazione e del verbale delle assemblee degli aderenti al Gruppo.
Ogni delibera della Giunta è comunicata dal Responsabile all’Assemblea del Gruppo UMI.
Art. 6 – Responsabile del Gruppo.
Il Responsabile del Gruppo UMI rappresenta il Gruppo nei suoi rapporti con l’UMI e con enti e persone esterne e risponde alla Commissione Scientifica dell’UMI dei contenuti della pagina web del Gruppo. Il Responsabile del Gruppo UMI non ha la rappresentanza legale del Gruppo, che è di competenza del Presidente UMI, ma ha il diritto e il dovere di agire come tramite per tutto ciò che riguarda la comunicazione di decisioni e questioni inerenti al Gruppo UMI.
Il Responsabile del Gruppo UMI convoca l’Assemblea del Gruppo con almeno quindici giorni di anticipo, indice le elezioni degli organi del Gruppo secondo l’Art. 7, presiede la Giunta del Gruppo UMI e l’Assemblea del Gruppo UMI.
In caso di impossibilità o di vacanza del Responsabile del Gruppo UMI le sue funzioni vengono svolte dal decano della Giunta del Gruppo, cioè dal membro della Giunta con maggiore anzianità di appartenenza al Gruppo (in caso di parità, conta l’anzianità anagrafica).
Art. 7 – Elezioni degli Organi del Gruppo.
Il Responsabile e la Giunta di un Gruppo UMI sono eletti dall’Assemblea del Gruppo.
Gli elettorati attivo e passivo consistono di tutti gli aderenti al Gruppo, salvo il fatto che la carica di Responsabile di un Gruppo UMI non può essere tenuta per più di due mandati consecutivi.
Non è possibile fare parte della Giunta di più di un Gruppo. Nel caso si venisse eletti in più di una Giunta, si dovrà scegliere la Giunta alla quale partecipare entro quindici giorni dalla diffusione dei risultati dell’elezione. In mancanza della comunicazione di opzione, trascorso tale periodo, la scelta sarà effettuata dall’Ufficio di Presidenza dell’UMI.
Ogni elettore avrà a disposizione un voto per il Responsabile, e fino a tre voti per gli altri membri della Giunta. In ciascuna scheda elettorale per l’elezione della Giunta, lo scarto di preferenze date a candidati di genere diverso (ad esclusione del voto per il Responsabile) non potrà superare l’unità, pena l’annullamento della scheda.
Le prime elezioni delle cariche di un Gruppo sono indette dal Presidente dell’UMI entro tre mesi dalla creazione del Gruppo stesso, e si tengono per via telematica. Per tali elezioni il Referente del Gruppo comunica al Presidente dell’UMI il numero dei membri della Giunta da eleggere e le candidature pervenute come Responsabile e come membro della Giunta. Tale comunicazione deve essere fatta entro una scadenza, stabilita dall’Ufficio di Presidenza dell’UMI e sufficiente a garantire la predisposizione delle procedure di voto. Non saranno ammesse candidature emerse successivamente a tale data né candidature della stessa persona per la Giunta di più di un Gruppo. Il Presidente dell’UMI comunica l’esito del voto al Referente del Gruppo e lo pubblica sul sito dell’UMI. A partire dalla data di pubblicazione, il Responsabile e la Giunta entrano nel pieno dei loro poteri e rimangono in carica per il triennio di attività del Gruppo.
Le elezioni successive vengono indette dal Responsabile uscente almeno un mese prima della decadenza degli organi del Gruppo, una volta ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Scientifica dell’UMI al rinnovo del Gruppo stesso. Le modalità operative di votazione (in presenza, telematica, presentazione delle candidature, ecc.) vengono decise dall’Assemblea del Gruppo. I risultati delle elezioni vengono comunicati dal Responsabile uscente agli afferenti al Gruppo e al Presidente dell’UMI. L’Ufficio di Presidenza dell’UMI convalida l’esito del voto dopo avere verificato il rispetto delle norme regolamentari e proclama la composizione dei nuovi organi del Gruppo. Gli eletti entrano in carica dalla data di inizio del triennio di attività del Gruppo, oppure dal giorno della proclamazione dell’esito del voto se successivo a tale data.
Qualora resti scoperta, per dimissioni o decadenza dalla qualità di aderente, una carica della Giunta del Gruppo, inclusa quella di Responsabile, e manchino oltre sei mesi allo scadere del triennio, il Responsabile del Gruppo o chi ne svolge le funzioni, come previsto dall’Art.6, provvederà ad indire elezioni straordinarie per le cariche scoperte. Gli eletti resteranno in carica fino al termine del triennio in corso.
Art. 8 – Adesione ai Gruppi UMI.
Possono chiedere di aderire ad un Gruppo UMI tutte le persone fisiche che sono soci dell’UMI e che intendano promuovere i fini del Gruppo UMI di cui all’Art. 2. La richiesta di adesione ad un Gruppo UMI va indirizzata al Responsabile del Gruppo, che la porterà all’approvazione della Giunta del Gruppo. Il Responsabile del Gruppo comunica al Presidente dell’UMI l’ammissione di nuovi aderenti, o la motivazione del respingimento di una richiesta di adesione. L’adesione diventerà effettiva una volta espletate le eventuali formalità previste in merito alla quota di adesione.
Un aderente può recedere in qualsiasi momento tramite comunicazione al Responsabile del Gruppo. Un aderente perde la sua qualità:
a. per recesso;
b. per aver perso la sua qualità di socio UMI;
c. per il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione al Gruppo UMI, entro i limiti previsti per la regolarizzazione della quota di iscrizione all’UMI;
d. per aver agito o tenuto comportamenti contrari ai fini o al prestigio del Gruppo UMI.
Nel caso di cui alla lettera d., la Giunta del Gruppo sottopone la decadenza dell’aderente a votazione da parte degli aderenti al Gruppo. Il recesso o la decadenza di un aderente vengono comunicati dal Responsabile del Gruppo UMI all’Assemblea del Gruppo e al Presidente dell’UMI.
Art. 9 – Finanziamento dei Gruppi UMI.
Allo scopo di contribuire alla gestione ordinaria del Gruppo UMI, l’Assemblea del Gruppo può proporre il versamento di una quota annuale di adesione. Tale quota annuale è sottoposta all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UMI. Essa va versata contestualmente alla quota annuale di iscrizione all’UMI. Per i nuovi aderenti, la quota di adesione andrà versata entro sei mesi dall’approvazione della richiesta di adesione; passato tale periodo, la richiesta verrà considerata decaduta. La quota di adesione non è trasmissibile, né rivalutabile.
Per il primo anno di formazione di un Gruppi UMI, e fino alla prima Assemblea del Gruppo, la quota annuale di iscrizione al Gruppo UMI è fissata a zero euro.
Al Gruppo UMI può essere assegnato un fondo dall’Ufficio di Presidenza dell’UMI, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio preventivo dell’UMI. A tale fondo il Gruppo UMI può accedere su proposta della Giunta, sempre in conformità con lo Statuto UMI e con l’accordo dell’Ufficio di Presidenza dell’UMI.
Contribuiscono alle risorse di un Gruppo UMI, previa ratifica da parte dell’Ufficio di Presidenza dell’UMI:
a. le quote di adesione degli aderenti al Gruppo;
b. i trasferimenti di fondi da parte di persone o enti;
c. gli eventuali residui finanziari di gestione di iniziative organizzate dal Gruppo UMI;
d. gli eventuali contributi regionali, statali, comunitari o di altri organismi alle attività del Gruppo.
Le linee di indirizzo sull’utilizzo delle risorse sono date dall’Assemblea del Gruppo che ne demanda la realizzazione alla Giunta del Gruppo, la quale agisce secondo le linee e i mandati dell’Assemblea del Gruppo. Le modalità di spesa devono essere conformi con le procedure in essere presso l’UMI, in particolare per quanto riguarda i rimborsi spesa per missioni.
Il Responsabile del Gruppo UMI cura i rapporti con l’Amministratore-Tesoriere UMI relativamente agli aspetti amministrativi della gestione del Gruppo. Ogni anno il Responsabile redige, con la Giunta del Gruppo, una relazione sull’utilizzo dei fondi del Gruppo UMI. Tale relazione, una volta approvata dall’Ufficio di Presidenza dell’UMI, viene comunicata all’Assemblea del Gruppo.
Art. 10 – Scioglimento di un Gruppo UMI.
Lo scioglimento di un Gruppo UMI può essere decretato con una delibera della Commissione Scientifica dell’UMI, motivata dal mancato assolvimento degli scopi e delle finalità di cui all’art. 2, ovvero dall’Assemblea del Gruppo, in quest’ultimo caso con maggioranza dei due terzi degli aderenti.
Il Gruppo UMI si ritiene sciolto se il numero di aderenti scende sotto il numero minimo di 15 per due anni consecutivi. Il Gruppo UMI si ritiene immediatamente sciolto se il numero di aderenti scende sotto i 10.
All’atto dello scioglimento di un Gruppo UMI, come pure in ogni altro caso di cessata attività di un Gruppo, gli eventuali fondi residui del Gruppo UMI vengono assorbiti dall’UMI.
Art. 11 – Modifiche di regolamento.
Ogni modifica del presente regolamento va approvata dalla Commissione Scientifica dell’UMI.