Questionario sui requisiti di accesso proposti nella nuova ASN
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Questionario ASN (Scadenza: 15 Settembre 2025)
Introduzione
Il DDL S. 1518 “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario”, attualmente in discussione presso la commissione VII al Senato, comprende il generale riordino della disciplina del reclutamento del personale universitario, prevedendo il superamento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), e intervenendo sull’art. 16 della L. 240/2010 (“Legge Gelmini”).
Il provvedimento è stato elaborato sulla base delle risultanze del Gruppo di Lavoro nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca (MUR) del 20 settembre 2024 , n. 1501, avente come scopo attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di revisione in materia di reclutamento e di qualità dell’offerta formativa, dell’assetto e della governance della valutazione dell’università e della ricerca, nonché di revisione della struttura e del funzionamento degli organi consultivi del MUR.
Nella Relazione tecnica allegata al provvedimento, vengono illustrate le principali criticità riscontrate dal Governo nel meccanismo attuale dell’ASN:
- progressivo radicarsi, negli abilitati, di una vera e propria aspettativa che l’ASN costituisca una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo;
- l’allungamento della durata della validità dell’ASN, che è passata dai quattro anni originariamente previsti ai dodici anni attuali, privando così l’istituto della sua capacità di valutare la produttività dei candidati in un arco di tempo limitato e, quindi, ancora attuale al momento della partecipazione alle procedure di chiamata;
- considerevole incremento del numero di abilitati, con i conseguenti “effetti distorsivi sulla programmazione strategica degli atenei”;
- ridondanza nell’ambito del processo di valutazione quali-quantitativa finalizzata al reclutamento del personale docente: essa è infatti effettuata prima in sede di ottenimento dell’ASN e poi presso il singolo ateneo reclutante nel corso del reclutamento vero e proprio.
- assenza di riferimenti all’attività didattica, a quella di terza missione/valorizzazione della conoscenza, a quella amministrativo-gestionale, svolte dal candidato, così come, per le aree mediche, alla sua esperienza clinico-assistenziale.
- forte disomogeneità nella percentuale di abilitati tra i vari settori concorsuali e tra le diverse tornate di abilitazione, a causa delle diverse prassi adottate dalle singole Commissioni nazionali, e contenziosi da ciò derivati.
- costo considerevole che il Ministero sostiene per l’espletamento delle procedure di ASN, sia in termini puramente burocratici, che di risorse finanziarie e strumentali (soprattutto informatiche, come evidenzia nel dettaglio la relazione tecnica), sia in termini di risorse umane.
Il disegno di legge in esame intende quindi superare l’ASN attraverso le seguenti modifiche:
- i requisiti minimi di produttività e qualificazione scientifica, mantenuti come condivisi a livello nazionale, sono meramente autocertificati dai candidati, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ed attestati tramite il caricamento della necessaria documentazione su una piattaforma telematica messa a disposizione del Ministero, senza che a quest’ultimo sia richiesto alcun vaglio preventivo.
- i requisiti di cui sopra verranno definiti dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN);
- si intende introdurre meccanismi incentivanti nell’ambito del riparto della quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al fine di spingere le università al reclutamento dei “i migliori, ossia coloro i quali nel periodo successivo all’assunzione dimostrano con i loro indicatori di produttività, con le loro pubblicazioni e con la loro attività complessiva, di aver contribuito al miglioramento della qualità delle attività dell’università che li ha reclutati”. È prevista poi una valutazione triennale.
Ulteriori provvedimenti rilevanti riguardano:
- la presenza di una lista indicativa dei “titoli”, che riprende quella dei titoli valutati in sede di ASN, sia pure con la precisazione all’interno della relazione illustrativa, che sarà un successivo DM a fissarli, differenziati per gruppo scientifico-disciplinare e per fascia. È necessario osservare che qui si interviene su una norma di ordine superiore a quella di un DM.
- vengono stabilite norme comuni per la formazione delle commissioni locali di concorso, che prevedono tre (per la II fascia) o quattro (per la I fascia) “componenti esterni all’università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;” e “almeno un componente interno all’università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;”, e vengono definite alcune incompatibilità.
- le competenze delle Commissioni ASN nelle procedure di chiamata diretta vengono assorbite dal CUN.
In continuità con la precedente “Indagine sulla percezione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nell’Area 01 Matematica e Informatica”, svoltasi tra aprile e maggio 2024, lo scopo della presente indagine è quello di fornire un quadro conoscitivo dell’orientamento della comunità dell’Area 01 su alcuni punti di attenzione relativi al tema della revisione dei criteri per i requisiti minimi di produttività e qualificazione scientifica, a supporto della discussione presso il Consiglio Universitario Nazionale sull’argomento.
Riferimenti
[SENATO – 1] Fascicolo del provvedimento
[SENATO – 2] Dossier informativo
[IND24 – GRIN] Indagine sulla percezione dell’ASN nell’Area 01 Matematica e Informatica (sito GRIN)
[IND24 – UMI] Indagine sulla percezione dell’ASN nell’Area 01 Matematica e Informatica (sito UMI)