Proroga ministeriale del dottorato a causa della pandemia
Nel testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, l’articolo 33 “Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musical e coreutica e degli enti di ricerca” prevede 2 commi per il dottorato di ricerca, nello specifico il comma 2.bis e il comma 2.ter, che riportiamo qui sotto.
2-bis. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, e dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.
2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest’ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.