(approvato dall’U.P. dell’UMI il 17/05/1975 e dalla C.S. dell’UMI il 06/07/1975)
(come modificato dalla C.S.. dell’UMI del 21/7/2012)
ART.1
A continuazione dell’opera fin qui svolta dalla Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica (CIIM) è istituita, in seno all’UMI, una Commissione permanente consultiva, denominata ancora “Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica” (CIIM) con il compito di esaminare i problemi riguardanti l’insegnamento matematico in Italia, a tutti i livelli, avuto anche riguardo agli studi e alle esperienze fatte in altri Paesi, e proporre alla Commissione Scientifica (CS) dell’UMI possibili soluzioni. Compiti specifici dalla CIIM sono:
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- a) tenere i rapporti con il mondo della scuola e dell’università, per promuovere una didattica della matematica sempre più efficace, per la formazione iniziale e in servizio dei docenti;
b) tenere, di concerto con l’Ufficio di Presidenza (UP) e con la CS, i rapporti con le società matematiche, e non solo, italiane e straniere aventi analoghi fini;
c) tenere, di concerto con l’UP e con la CS, i rapporti con gli organi ministeriali al fine di presentare le proposte che l’UMI elabora in materia di insegnamento della matematica;
d) suggerire alla CS opportune azioni per la divulgazione e la diffusione della matematica tra i giovani e nella società;
e) organizzare convegni e incontri sui temi di sua competenza.
ART.2
La CIIM dura in carica 3 anni ed è costituita di 8 (otto) membri, designati dalla CS dell’UMI.
Fanno parte della CIIM fino a un massimo di altri 5 (cinque) componenti, nominati dalla CS in rappresentanza di Enti o realtà operanti nel settore della didattica della matematica o di discipline affini.
Fra i membri della CIIM, la CS indica il Presidente. Il Segretario della CIIM è eletto al suo interno nella prima riunione.
La CS, nel designare i membri della CIIM:
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- a) terrà presente la loro particolare attenzione ai problemi dell’insegnamento della matematica;
b) avrà cura che, di norma, almeno tre membri abbiano una consolidata esperienza diretta nel campo dell’insegnamento della matematica nella Scuola Primaria o Secondaria;
c) terrà presente, insieme ai requisiti di competenza e conoscenza, criteri di equilibrio di genere, di età e di distribuzione sul territorio nazionale, ed esigenze di rotazione, evitando la permanenza nella CIIM di uno stesso membro per più di tre mandati consecutivi.
La CS può indicare infine fino a 4 (quattro) esperti, della cui collaborazione la CIIM si avvale ogni volta che il Presidente della CIIM lo ritenga utile; i 4 (quattro) esperti possono essere invitati alle riunioni CIIM.
Il Presidente dell’UMI, o un membro dell’UP o della CS da lui a ciò delegato, può partecipare alle riunioni della CIIM sia per definire la linea generale di azione sia in merito a questioni specifiche.
Per colmare le vacanze che venissero a verificarsi provvede la stessa CS con nuove nomine, fino al termine del mandato dell’intera Commissione.
ART.3
Al finanziamento necessario allo svolgimento delle attività della CIIM concorre l’UMI nei limiti degli stanziamenti previsti dal suo bilancio preventivo.
La CIIM redigerà ogni anno un rendiconto dell’attività svolta e un programma scientifico per l’anno seguente accompagnato da un preventivo di spesa da presentare alla CS.
L’UP, sulla base del programma presentato e del parere della CS, fisserà nel bilancio preventivo dell’Unione gli stanziamenti necessari al finanziamento delle attività della CIIM.