Statuto dell’Unione Matematica Italiana
Iscrizione in data 19/03/2025 al n. 576, pag. 153, vol. 4
del Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Bologna,
delle modifiche statutarie approvate dall’Assemblea UMI del 5 settembre 2019
contenute nell’atto Rep. 14796, Racc. 7761 del notaio Maria Luisa Santamaria.
Fini dell’Unione
ART. 1
L’Unione Matematica Italiana (U.M.I.) ha lo scopo di seguire, promuovere e divulgare lo sviluppo delle Scienze Matematiche e delle loro applicazioni diffondendone i risultati e non ha fini di lucro. Essa ha sede in Bologna presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna ed è costituita in ente morale (R. Decreto 15 ottobre 1923, n. 2384).
ART. 2
Per il conseguimento dei suoi fini l’Unione Matematica Italiana:
- stabilisce e mantiene fra i matematici, i fisici, gli ingegneri ed i cultori di scienze affini, e con Società Scientifiche italiane ed estere, relazioni atte a favorire la ricerca scientifica, ed a diffondere la conoscenza delle opere e degli studi di matematica pura ed applicata;
- facilita ai Soci la conoscenza delle opere degli scienziati e degli Istituti scientifici italiani e stranieri, dei più importanti risultati conseguiti, dei lavori eseguiti ed intrapresi, dei problemi scientifici e didattici che in Italia e fuori vengono posti, studiati e dibattuti;
- prepara riunioni e congressi nazionali; organizza la partecipazione di propri rappresentanti a congressi matematici stranieri;
- promuove e favorisce iniziative utili agli studi matematici, come pubblicazione di opere classiche, compilazioni di relazioni sullo stato attuale delle più importanti teorie, raccolte di notizie bibliografiche, costruzioni di tavole, di grafiche;
- istituisce e concede premi diretti al progresso delle Scienze Matematiche in Italia;
- pubblica un Bollettino e un Notiziario.
I Soci
ART. 3
I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori, fondatori, vitalizi e perpetui, e in ciascuna categoria possono essere in numero qualsiasi. I diritti dei soci nei confronti dell’Unione non dipendono dalla categoria di appartenenza e dall’anzianità di associazione, salvo che i Soci maggiori di età hanno diritto di voto per le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell’Unione.
La quota annuale da pagarsi dai Soci ordinari sarà stabilita ogni anno dall’Ufficio di Presidenza (di cui all’art. 9) e sarà tempestivamente pubblicata nel Notiziario.
La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.
I Soci sostenitori versano la quota sociale annua aumentata almeno del 50%.
I Soci ordinari o sostenitori potranno diventare Soci fondatori con le norme stabilite dal Regolamento.
I Soci vitalizi versano in una sola volta una quota pari a quindici volte quella annuale di Socio ordinario.
Possono restare Soci, iscritti nell’albo dei Soci perpetui, coloro che per la loro opera per il progresso e la diffusione delle Scienze Matematiche abbiano acquistato particolari benemerenze per l’U.M.I.
ART. 4
Possono associarsi all’Unione scuole, istituti, società ed in genere enti la quota sociale è tripla dell’analoga quota per i Soci ordinari oppure essi possono associarsi in modo perpetuo versando in una sola volta una quota pari a venticinque volte la quota per i Soci ordinari. Le scuole, gli istituti, le società e gli enti che si associano all’Unione hanno diritto a ricevere dall’Unione le informazioni e le pubblicazioni analogamente ai Soci ordinari.
ART. 5
La persona che desidera divenire Socio deve indirizzare domanda al Presidente, inviandola alla Segreteria dell’Unione. La domanda deve essere munita della firma di almeno due Soci. L’Ufficio di Presidenza pronunzia l’ammissione di nuovi Soci. L’associazione di Enti è semplicemente determinata dal pagamento della quota.
ART. 6
Si può decadere dalla qualità di Socio per morosità o per attività contrastanti con i fini sociali. La decadenza deve essere determinata e pronunciata dall’Ufficio di Presidenza a maggioranza di voti.
Cariche sociali
ART. 7
Per il raggiungimento dei suoi fini l’Unione Matematica Italiana è governata dai seguenti organi:
- L’Assemblea dei Soci,
- L’Ufficio di Presidenza,
- La Commissione scientifica.
ART. 8
8.1 L’Assemblea:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo, dallo Statuto o dal Regolamento alla sua competenza.
8.2 Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale. L’assemblea degli Associati è convocata dall’Ufficio di Presidenza mediante pubblicazione sul Notiziario e sul sito dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail, con conferma di ricevimento, da spedirsi a tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea all’indirizzo risultante dai libri dell’associazione almeno 15 giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. In esso potrà essere indicata la data fissata per l’eventuale seconda convocazione, qualora la prima dovesse andare deserta, da tenersi con lo stesso Ordine del Giorno ad almeno uno e a non oltre trenta giorni di distanza dalla prima.
8.3 L’assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. Normalmente l’Assemblea è convocata presso la sede dell’Associazione. L’assemblea può essere convocata quante volte occorra a giudizio dell’Ufficio di Presidenza o quando sia richiesto almeno da un quinto degli associati. La stessa deve in ogni caso essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 31 maggio, per l’approvazione del bilancio.
8.4 L’assemblea può svolgersi anche con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione e con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati (cioè l’assemblea deve potersi svolgere con modalità tali che tutti coloro i quali hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto) ed, in particolare, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo dell’Ufficio di Presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soci favorevoli, astenuti e dissenzienti;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, nonché di fare le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale;
- che vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell’assemblea ed il soggetto verbalizzante. Qualora, nell’ora prevista per l’inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile effettuare il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata l’Assemblea per una data successiva. Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario della riunione, nei limiti e con le modalità tempo per tempo vigenti, quale prova della presenza dei partecipanti, dell’andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della audio videoconferenza.
8.5 Possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Ogni Associato che abbia il diritto di intervenire in Assemblea ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di cinque associati e comunque nel rispetto di quanto disposto dall’art. 24 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
8.6 Il Presidente dell’Assemblea viene nominato dall’Assemblea stessa. Viene nominato dall’Assemblea anche un segretario che procede alla verbalizzazione della stessa. Nel caso di modifica allo Statuto sociale e al Regolamento, così come nel caso di scioglimento dell’Associazione o negli altri casi previsti dalle norme vigenti tempo per tempo, il verbale dovrà essere redatto da un notaio.
Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. I verbali dovranno essere riportati sul libro verbali delle Assemblee e pubblicati sul Notiziario.
8.7 L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 51% degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea sarà valida con la presenza di almeno il 10% degli associati aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti nel caso in cui debba deliberare la modifica dello Statuto. In tutti gli altri casi l’Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e delibererà a maggioranza semplice. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto o dal Regolamento per particolari materie.
8.8 È possibile l’espressione del voto per corrispondenza e/o in via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota. In tal caso nell’avviso di convocazione dovrà essere specificata la modalità con cui il voto potrà essere espresso, il sito internet che dovrà essere utilizzato, l’arco temporale nel quale il voto potrà essere espresso. Il Presidente della Assemblea farà constare nel verbale della medesima, la modalità della votazione ed il risultato della stessa.
8.9 Per le votazioni riguardanti la nomina dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione scientifica, la votazione potrà essere effettuata mediante liste così come specificato nell’art. 8 del Regolamento.
ART. 9
L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dall’Amministratore-tesoriere. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
ART. 10
La Commissione scientifica è costituita dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dall’Amministratore-tesoriere e da altri quindici membri.
ART. 11
Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, l’Amministratore-tesoriere e gli altri quindici membri della Commissione scientifica vengono eletti per referendum, con votazioni a schede segrete e con indicazione della carica.
Il Presidente nomina tra i Soci un Segretario-aggiunto che lo coadiuvi e della cui opera egli è responsabile.
Le nomine del Presidente e Vice Presidente sono comunicate al Ministero della Pubblica Istruzione.
L’Assemblea nomina due revisori dei conti che durano in carica un triennio.
ART. 12
L’Assemblea dei Soci può nominare Presidente onorario un Socio che si sia reso eminentemente benemerito dell’U.M.I.; la nomina è a vita. La società non può avere simultaneamente più di un Presidente onorario.
ART. 13
Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, l’Amministratore-tesoriere e la Commissione scientifica durano in carica un triennio. Il Presidente e il Vice-Presidente sono rieleggibili per non più di una volta successiva a quella della loro elezione alle rispettive cariche, gli altri membri della Commissione scientifica sono confermabili senza limitazione.
In caso di vacanza del Presidente, il Vice-Presidente ne assume la carica. Qualora resti scoperta in modo definitivo una carica dell’Ufficio di Presidenza e manchino oltre sei mesi allo scadere del triennio, i rimanenti membri dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione scientifica provvederanno ad eleggere nel proprio seno il nuovo titolare che resta in carica fino al termine del triennio in corso.
Funzioni
ART. 14
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Unione, convoca e presiede le adunanze dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione scientifica e ne fa eseguire le deliberazioni. Convoca inoltre, o per iniziativa dell’Ufficio di Presidenza o su richiesta scritta e firmata da almeno 1/5 dei Soci in regola coi pagamenti, l’Assemblea dei Soci.
Il Presidente firma gli atti dell’Unione. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni.
ART. 15
L’Ufficio di Presidenza sovraintende all’amministrazione ordinaria dell’Unione, indice le riunioni e i congressi sentito il parere della Commissione scientifica, cura la pubblicazione del Bollettino e del Notiziario e le altre attività editoriali dell’Unione attuando le direttive della Commissione scientifica, predispone il bilancio preventivo da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea; redige il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere presentato ogni anno entro il 31 maggio, accompagnato da una relazione dei revisori dei conti, all’approvazione dell’Assemblea; adotta tutti i provvedimenti intesi ad assicurare lo sviluppo e l’incremento del sodalizio.
L’amministrazione straordinaria dell’Unione viene curata dall’Ufficio di Presidenza, con le limitazioni previste dal regolamento.
Le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza sono prese a maggioranza di voti.
ART. 16
Il Segretario redige e conserva i verbali delle adunanze e dei congressi; firma, insieme col Presidente, gli atti ufficiali della società esercita ogni funzione conferitagli dal Presidente.
ART. 17
L’Amministratore-tesoriere cura gli atti amministrativi, predispone il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Ufficio di Presidenza ed è responsabile del patrimonio dell’Unione.
ART. 18
La Commissione scientifica determina con l’Ufficio di Presidenza i modi onde favorire lo sviluppo dell’Unione e il raggiungimento dei suoi fini scientifici; elabora i programmi delle riunioni e dei congressi; vigila sulle pubblicazioni.
Le adunanze della Commissione scientifica sono presiedute dal Presidente dell’Unione.
ART. 19
In occasione dei Congressi nazionali dell’U.M.I., l’Ufficio di Presidenza potrà indire un’Assemblea straordinaria degli Associati.
ART. 20
Il patrimonio dell’U.M.I., si compone:
- dei capitali a risparmio e investiti in Titoli di Stato secondo quanto dispone il successivo art. 21;
- di tutti i beni mobili o immobili provenienti da acquisti, oppure da lasciti di privati o di enti.
I beni mobili dell’U.M.I. sono descritti in apposito inventario a cura dell’Amministratore-tesoriere.
L’U.M.I. dispone dei seguenti redditi:
- gli eventuali contributi dello Stato;
- le contribuzioni dei Soci;
- le eventuali entrate derivanti dalla vendita del Bollettino, dalla cessione di libri e riviste avute in dono o in cambio e da altre iniziative editoriali;
- le oblazioni di privati e di enti.
ART. 21
I beni dell’Unione Matematica sono descritti in speciali inventari. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o che per qualsivoglia titolo siano da destinare all’incremento del patrimonio devono essere impiegate a norma delle leggi sugli enti morali.
Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società devono essere depositate a norma di legge o investite in beni utili al raggiungimento dei fini sociali.
In caso di scioglimento dell’Unione, qualunque ne sia la causa, l’Assemblea dei Soci che delibera tale scioglimento dovrà contestualmente devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 22
L’anno sociale, anche nei riguardi finanziari, coincide con l’anno solare. Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno sarà pubblicato, insieme alla relazione dei revisori, sul Bollettino.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.
ART. 23
I Soci dell’Unione potranno raggrupparsi in Sezioni per il migliore raggiungimento dei fini sociali. Ogni Sezione dovrà essere costituita di almeno 25 Soci e in una stessa località non potrà sorgere più di una Sezione. Proposte, voti e ordini del giorno di una Sezione che abbiano ottenuto l’approvazione della maggioranza dei Soci iscritti, su richiesta della Sezione stessa debbono essere pubblicati integralmente nel Notiziario e nel Bollettino.
ART. 24
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione un elenco dei premi da mettersi a concorso e da conferirsi durante l’anno successivo.
ART. 25
Nel mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione una relazione sull’attività svolta dall’Unione nell’anno precedente.
ART. 26
Ogni modificazione del presente Statuto e del Regolamento dev’essere approvata con le modalità di cui all’art. 8 del presente Statuto.
ART. 27
L’Ufficio di Presidenza potrà redigere uno o più Regolamenti per il funzionamento interno dell’Unione, che dovranno essere approvati dalla Assemblea Straordinaria degli Associati con le modalità di cui all’art. 8 del presente Statuto.