“Approvazione del nuovo Statuto”

D.M. 5.5.2000

(G.U. n.121 del 26/05/2000)


Fini dell’Unione


ART. 1
L’Unione Matematica Italiana (U.M.I.) ha lo scopo di seguire, promuovere e divulgare lo sviluppo delle Scienze Matematiche e delle loro applicazioni diffondendone i risultati e non ha fini di lucro. Essa ha sede in Bologna presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna ed è costituita in ente morale (R. Decreto 15 ottobre 1923, n. 2384).
ART. 2
Per il conseguimento dei suoi fini l’Unione Matematica Italiana:

  1. stabilisce e mantiene fra i matematici, i fisici, gli ingegneri ed i cultori di scienze affini, e con Società Scientifiche italiane ed estere, relazioni atte a favorire la ricerca scientifica, ed a diffondere la conoscenza delle opere e degli studi di matematica pura ed applicata;
  2. facilita ai Soci la conoscenza delle opere degli scienziati e degli Istituti scientifici italiani e stranieri, dei più importanti risultati conseguiti, dei lavori eseguiti ed intrapresi, dei problemi scientifici e didattici che in Italia e fuori vengono posti, studiati e dibattuti;
  3. prepara riunioni e congressi nazionali; organizza la partecipazione di propri rappresentanti a congressi matematici stranieri;
  4. promuove e favorisce iniziative utili agli studi matematici, come pubblicazione di opere classiche, compilazioni di relazioni sullo stato attuale delle più importanti teorie, raccolte di notizie bibliografiche, costruzioni di tavole, di grafiche;
  5. istituisce e concede premi diretti al progresso delle Scienze Matematiche in Italia;
  6. pubblica un Bollettino e un Notiziario.

I Soci


ART. 3
I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori, fondatori, vitalizi e perpetui, e in ciascuna categoria possono essere in numero qualsiasi.
I diritti dei soci nei confronti dell’Unione non dipendono dalla categoria di appartenenza e dall’anzianità di associazione, salvo che i Soci maggiori di età hanno diritto di voto per le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell’Unione.
La quota annuale da pagarsi dai Soci ordinari sarà stabilita ogni anno dall’Ufficio di Presidenza (di cui all’art. 9) e sarà tempestivamente pubblicata nel Notiziario.
La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.
I Soci sostenitori versano la quota sociale annua aumentata almeno del 50%.
I Soci ordinari o sostenitori potranno diventare Soci fondatori con le norme stabilite dal Regolamento.
I Soci vitalizi versano in una sola volta una quota pari a quindici volte quella annuale di Socio ordinario.
Possono restare Soci, iscritti nell’albo dei Soci perpetui, coloro che per la loro opera per il progresso e la diffusione delle Scienze Matematiche abbiano acquistato particolari benemerenze per l’U.M.I.
ART. 4
Possono associarsi all’Unione scuole, istituti, società ed in genere enti la quota sociale è tripla dell’analoga quota per i Soci ordinari oppure essi possono associarsi in modo perpetuo versando in una sola volta una quota pari a venticinque volte la quota per i Soci ordinari. Le scuole, gli istituti, le società e gli enti che si associano all’Unione hanno diritto a ricevere dall’Unione le informazioni e le pubblicazioni analogamente ai Soci ordinari.
ART. 5
La persona che desidera divenire Socio deve indirizzare domanda al Presidente, inviandola alla Segreteria dell’Unione. La domanda deve essere munita della firma di almeno due Soci. L’Ufficio di Presidenza pronunzia l’ammissione di nuovi Soci. L’associazione di Enti è semplicemente determinata dal pagamento della quota.
ART. 6
Si può decadere dalla qualità di Socio per morosità o per attività contrastanti con i fini sociali. La decadenza deve essere determinata e pronunciata dall’Ufficio di Presidenza a maggioranza di voti.


Cariche sociali


ART. 7
Peril raggiungimento dei suoi fini l’Unione Matematica Italiana è governata dai seguenti organi:

  1. L’Assemblea dei Soci,
  2. L’Ufficio di Presidenza,
  3. La Commissione scientifica.

ART. 8
L’Assemblea dei Soci è costituita dalla totalità dei Soci che siano in regola con i pagamenti, riuniti sia di presenza sia per corrispondenza.
L’Assemblea viene convocata mediante avviso, contenente l’Ordine del Giorno, pubblicato sul Notiziario. I verbali dei lavori dell’Assemblea, comprendenti le delibere adottate, saranno parimenti pubblicati sul Notiziario.
ART. 9
L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dall’Amministratore-tesoriere. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
ART. 10
La Commissione scientifica è costituita dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dall’Amministratore-tesoriere e da altri quindici membri.
ART. 11
Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, l’Amministratore-tesoriere e gli altri quindici membri della Commissione scientifica vengono eletti per referendum, con votazioni a schede segrete e con indicazione della carica.
Il Presidente nomina tra i Soci un Segretario-aggiunto che lo coadiuvi e della cui opera egli è responsabile.
Le nomine del Presidente e Vice Presidente sono comunicate al Ministero della Pubblica Istruzione.
L’Assemblea nomina due revisori dei conti che durano in carica un triennio.
ART. 12
L’Assemblea dei Soci può nominare Presidente onorario un Socio che si sia reso eminentemente benemerito dell’U.M.I.; la nomina è a vita. La società non può avere simultaneamente più di un Presidente onorario.
ART. 13
Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, l’Amministratore-tesoriere e la Commissione scientifica durano in carica un triennio. Il Presidente e il Vice-Presidente sono rieleggibili per non più di una volta successiva a quella della loro elezione alle rispettive cariche, gli altri membri della Commissione scientifica sono confermabili senza limitazione.
In caso di vacanza del Presidente, il Vice-Presidente ne assume la carica. Qualora resti scoperta in modo definitivo una carica dell’Ufficio di Presidenza e manchino oltre sei mesi allo scadere del triennio, i rimanenti membri dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione scientifica provvederanno ad eleggere nel proprio seno il nuovo titolare che resta in carica fino al termine del triennio in corso.


Funzioni


ART. 14
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Unione, convoca e presiede le adunanze dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione scientifica e ne fa eseguire le deliberazioni. Convoca inoltre, o per iniziativa dell’Ufficio di Presidenza o su richiesta scritta e firmata da almeno 1/5 dei Soci in regola coi pagamenti, l’Assemblea dei Soci.
Il Presidente firma gli atti dell’Unione. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni.
ART. 15
L’Ufficio di Presidenza sovraintende all’amministrazione ordinaria dell’Unione, indice le riunioni e i congressi sentito il parere della Commissione scientifica, cura la pubblicazione del Bollettino e del Notiziario e le altre attività editoriali dell’Unione attuando le direttive della Commissione scientifica, predispone il bilancio preventivo da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea; redige il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere presentato ogni anno entro il 31 maggio, accompagnato da una relazione dei revisori dei conti, all’approvazione dell’Assemblea; adotta tutti i provvedimenti intesi ad assicurare lo sviluppo e l’incremento del sodalizio.
L’amministrazione straordinaria dell’Unione viene curata dall’Ufficio di Presidenza, con le limitazioni previste dal regolamento.
Le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza sono prese a maggioranza di voti.
ART. 16
Il Segretario redige e conserva i verbali delle adunanze e dei congressi; firma, insieme col Presidente, gli atti ufficiali della società esercita ogni funzione conferitagli dal Presidente.
ART. 17
L’Amministratore-tesoriere cura gli atti amministrativi, predispone il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Ufficio di Presidenza ed è responsabile del patrimonio dell’Unione.
ART. 18
La Commissione scientifica determina con l’Ufficio di Presidenza i modi onde favorire lo sviluppo dell’Unione e il raggiungimento dei suoi fini scientifici; elabora i programmi delle riunioni e dei congressi; vigila sulle pubblicazioni.
Le adunanze della Commissione scientifica sono presiedute dal Presidente dell’Unione.
ART. 19
L’Assemblea dei Soci ha luogo di regola a Bologna o in altra sede stabilita dall’Ufficio di Presidenza.
In occasione dei Congressi nazionali dell’U.M.I., la Presidenza indirà un’Assemblea straordinaria dei Soci.
ART. 20
Il patrimonio dell’U.M.I., si compone:

  1. dei capitali a risparmio e investiti in Titoli di Stato secondo quanto dispone il successivo art. 21;
  2. di tutti i beni mobili o immobili provenienti da acquisti, oppure da lasciti di privati o di enti.

I beni mobili dell’U.M.I. sono descritti in apposito inventario a cura dell’Amministratore-tesoriere.
L’U.M.I. dispone dei seguenti redditi:

  1. gli eventuali contributi dello Stato;
  2. le contribuzioni dei Soci;
  3. le eventuali entrate derivanti dalla vendita del Bollettino, dalla cessione di libri e riviste avute in dono o in cambio e da altre iniziative editoriali;
  4. le oblazioni di privati e di enti.

ART. 21
I beni dell’Unione Matematica sono descritti in speciali inventari. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o che per qualsivoglia titolo siano da destinare all’incremento del patrimonio devono essere impiegate a norma delle leggi sugli enti morali.
Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società devono essere depositate a norma di legge o investite in beni utili al raggiungimento dei fini sociali.
In caso di scioglimento dell’Unione, qualunque ne sia la causa, l’Assemblea dei Soci che delibera tale scioglimento dovrà contestualmente devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 22
L’anno sociale, anche nei riguardi finanziari, coincide con l’anno solare. Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno sarà pubblicato, insieme alla relazione dei revisori, sul Bollettino.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.
ART. 23
I Soci dell’Unione potranno raggrupparsi in Sezioni per il migliore raggiungimento dei fini sociali. Ogni Sezione dovrà essere costituita di almeno 25 Soci e in una stessa località non potrà sorgere più di una Sezione. Proposte, voti e ordini del giorno di una Sezione che abbiano ottenuto l’approvazione della maggioranza dei Soci iscritti, su richiesta della Sezione stessa debbono essere pubblicati integralmente nel Notiziario e nel Bollettino.
ART. 24
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione un elenco dei premi da mettersi a concorso e da conferirsi durante l’anno successivo.
ART. 25
Nel mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione una relazione sull’attività svolta dall’Unione nell’anno precedente.
ART. 26
Ogni modificazione del presente Statuto dev’essere approvata per referendum tra i Soci.
ART. 27
L’Ufficio di Presidenza redigerà un regolamento per il funzionamento interno dell’Unione, che sarà approvato dall’Assemblea generale.