(con modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci del 19 maggio 2001, del 20 maggio 2006 e del 17 maggio 2013)


ART. 1


Possono essere soci dell’Unione Matematica Italiana tutte le persone e gli enti che si interessano al progresso delle Matematiche pure ed applicate.
Le quote di associazione sono fissate secondo il disposto dell’Art. 3 dello Statuto.


ART. 2


I soci annuali debbono versare la quota associativa alla Segreteria dell’Unione Matematica Italiana entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Al socio è data la possibilità di versare quote ordinarie anticipate, relative ad anni successivi secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza e indicate nel modulo di associazione.
L’impegno del pagamento della quota è continuativo e cessa soltanto a causa delle dimissioni o della decadenza del socio.
Le dimissioni da socio debbono essere comunicate alla Presidenza dell’U.M.I. entro il mese di ottobre dell’anno precedente quello cui si riferiscono.
E’ considerato moroso il socio che, alla data del 30 aprile dell’anno in corso non sia in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Ufficio di Presidenza può sospendere in ogni momento l’invio delle pubblicazioni sociali gratuite ai soci morosi.
Ai soci morosi verrà inviata sollecitazione di pagamento entro il 31 maggio dell’anno in corso. Trascorsi tre mesi da tale comunicazione, qualora il socio non abbia ancora regolarizzato completamente la propria posizione debitoria nei confronti dell’U.M.I., l’Ufficio di Presidenza prenderà in esame la sua posizione in vista dell’applicazione dell’Art. 6 dello Statuto.
I soci dichiarati decaduti per morosità non potranno essere riammessi all’U.M.I. se non dopo la completa regolarizzazione di ogni loro posizione debitoria nei confronti dell’Unione.
L’Unione Matematica Italiana pubblica, in forma cartacea e/o elettronica, un Notiziario contenente le informazioni interessanti la comunità scientifica nazionale ed internazionale, nonché gli atti degli organi dell’Unione stessa. Direttore del Notiziario è il Presidente dell’U.M.I. o un socio da lui nominato, sentito il parere della Commissione Scientifica.
Ai soci vengono distribuiti il Notiziario ed una pubblicazione periodica dell’U.M.I., decisa dall’Ufficio di Presidenza.


ART. 3


I soci annuali che risiedono all’estero o che desiderino ricevere le pubblicazioni sociali in forma cartacea all’estero, pagano una quota maggiorata fissata dall’Ufficio di Presidenza. Tale quota è fissata dall’Ufficio di Presidenza, il quale potrà consentire ai soci residenti all’estero, ma di nazionalità italiana, una riduzione della quota sociale fino all’importo pagato dai soci residenti in Italia.
Ai soci che rinuncino a ricevere le pubblicazioni sociali in forma cartacea può essere consentita una riduzione della quota sociale, annualmente fissata dall’Ufficio di Presidenza.
Nell’ambito di specifici accordi di reciprocità, l’Ufficio di Presidenza potrà consentire riduzioni della quota sociale ai membri di associazioni scientifiche le quali accordino analoghe riduzioni ai soci dell’Unione Matematica Italiana.
L’Ufficio di Presidenza ha la facoltà di stabilire quote ridotte per soci annuali non strutturati presso Università o Enti di Ricerca italiani o stranieri.


ART. 4


Possono, su richiesta, restare soci, iscritti all’albo dei soci fondatori, coloro che, avendo compiuto i settanta anni, siano stati soci dell’Unione per trenta anni consecutivi.
La Commissione Scientifica, su proposta dell’Ufficio di Presidenza può nominare, nel triennio del suo mandato, al più tre soci perpetui, o onorari, tra matematici di insigne levatura, di qualunque nazionalità, ma le cui opere ed attività siano legate alla ricerca matematica in Italia.
Tale nomina sarà accompagnata da una motivazione che metta in evidenza l’alta qualità scientifica, gli eccezionali riconoscimenti internazionali e i contributi dei nominati al progresso delle discipline matematiche in ambito internazionale, e alla diffusione e considerazione della matematica in ambito nazionale.
I soci vitalizi al 31.12.1987, i soci fondatori e i soci perpetui, o onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale e ricevono il Notiziario ed una pubblicazione periodica.


ART. 5


Per gli Enti i quali siano iscritti all’Unione Matematica Italiana come soci fondatori o perpetui il diritto a ricevere gratuitamente il Bollettino cessa dopo 20 anni dall’iscrizione.


ART. 6


I soci dell’Unione Matematica Italiana sono convocati in Assemblea ordinaria una volta all’anno, di regola nella sede U.M.I. di Bologna o in altra sede stabilita dall’Ufficio di Presidenza.
L’Assemblea ordinaria esamina ed approva, entro il 31.5 di ogni anno, il rendiconto morale e finanziario chiuso il 31.12 dell’anno precedente; delibera intorno al bilancio preventivo per l’anno in corso ed intorno a quegli altri argomenti che fossero proposti dall’Ufficio di Presidenza di sua iniziativa o su richiesta di soci.
L’Assemblea ordinaria elegge due revisori dei conti e un supplente che durano in carica tre anni.


ART. 7


L’Ufficio di Presidenza può indire una Assemblea straordinaria ogni volta che lo reputa opportuno.
I soci, oltre ai casi previsti dagli articoli 7 e 26 dello Statuto, possono essere invitati a votazioni a domicilio per referendum su argomenti di carattere scientifico interessanti l’associazione.


ART. 8


La votazione relativa all’elezione dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione Scientifica viene fatta per referendum tra tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio vota una scheda contenente al più 11 nomi indicando con voti preferenziali le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Amministratore-Tesoriere.
Al fine di favorire l’equilibrio di genere, il nu-mero dei voti espressi da ciascun socio per candidati di genere diverso a membri della Commissione Scientifica che non siano il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l’Amministratore-Tesoriere, dovranno differire per al più una unità. In mancanza di tale requisito, la scheda verrà considerata nulla.
I voti ottenuti per la carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Amministratore-Tesoriere, valgono esclusivamente per l’elezione a ciascuna di tali cariche e non si sommano a quelli ricevuti per altre cariche, incluse quelle di membro della Commissione Scientifica.
Non è possible ricoprire contemporaneamente più cariche sociali.
L’Ufficio di Presidenza e la Commissione Scientifica eletti entrano in carica il primo giorno del mese di giugno; qualora lo scrutinio avvenisse dopo tale data entrano in carica il primo giorno del mese successivo alla data dello scrutinio. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il socio che ha il maggior numero di anni di associazione all’Unione Matematica, in caso di ulteriore parità, il socio con maggiore anzianità anagrafica.


ART. 9


L’Unione Matematica Italiana, secondo il disposto dell’Art. 8 dello Statuto o su proposta dell’Assemblea, promuove riunioni scientifiche e cura la pre-parazione di congressi matematici o si associa ad analoghe iniziative di altri enti. In occasione di tali riunioni scientifiche può contribuire alle spese inerenti, nei limiti del proprio bilancio.
L’U.M.I. viene rappresentata in congressi o consessi internazionali dal Presidente, dal Vicepresidente e/o da eventuali altri soci designati dalla Commissione Scientifica su proposta dell’Ufficio di Presidenza.


ART. 10


Per deliberazione dell’Assemblea l’Unione Matematica Italiana può istituire e concedere premi diretti al progresso delle scienze matematiche in Italia; l’U.M.I. inoltre amministra, per mezzo del proprio Amministratore-Tesoriere le fondazioni che, da privati o da enti le fossero affidati e cura, per mezzo del proprio Presidente, l’applicazione dei relativi statuti.


ART. 11


Direttore del Bollettino e delle altre pubblicazioni scientifiche periodiche dell’U.M.I. è il Presidente dell’Unione Matematica Italiana o un socio da lui nominato, sentito il parere della Commissione Scientifica.
Il Direttore, sentita la Commissione Scientifica, nomina un Comitato di Redazione che lo coadiuva nella conduzione e nell’indirizzo scientifico del Bollettino e nella selezione degli articoli da pubblicare. Il Direttore, sentito il Comitato di Redazione, decide intorno alla scelta e alla distribuzione della materia da pubblicarsi.
Per le decisioni che includessero onere finanziario, egli deve sentire l’Amministratore-Tesoriere. Il Direttore riferisce all’Assemblea su quanto possa interessare la vita scientifica della rivista.
Le stesse norme valgono per ogni altra pubbli-cazione scientifica periodica dell’U.M.I.


ART. 12


Il Bollettino pubblica articoli scientifici originali di argomento matematico.
Il Bollettino pubblica inoltre articoli di rasse-gna riguardanti argomenti di matematica di particolare interesse generale ed attualità scientifica.


ART. 13


L’Unione Matematica Italiana scambia le proprie pubblicazioni con gli Atti accademici di Società e di Accademie nazionali ed estere e con altre pubblicazioni periodiche.
Le pubblicazioni avute in cambio o in dono potranno essere cedute al Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna, nell’ambito di una apposita convenzione.


ART. 14


L’assunzione di personale dipendente a qualunque titolo (a contratto, a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) deve essere deliberata dalla Commissione Scientifica, su motivata proposta dell’Ufficio di Presidenza. Per il personale dipendente occorre che, all’atto di nuove assunzioni, la copertura complessiva della spesa non superi i due terzi dell’importo derivante globalmente dai redditi relativi ai punti b) e c), comma terzo dell’Art. 20 dello Statuto, riferiti all’esercizio finanziario precedente. Sono escluse da tale computo le spese di liquidazione del personale.


ART. 15


Il presente Regolamento potrà essere modificato dall’Assemblea dei soci, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, purché tale argomento sia stato esplicitamente inserito all’ordine del giorno.