Regolamento dell'Unione Matematica Italiana

(con modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci del 19 maggio 2001 e del 20 maggio 2006)

 

ART. 1

Possono essere soci dell'Unione Matematica Italiana tutte le persone e gli enti che si interessano al progresso delle Matematiche pure ed applicate.

Le quote di associazione sono fissate secondo il disposto dell'Art. 3 dello Statuto.

ART. 2

I soci annuali debbono versare la quota associativa alla Segreteria dell'Unione Matematica Italiana. Al socio è data la possibilità di versare quote ordinarie anticipate, relative ad anni successivi secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza e indicate nel modulo di associazione.

L'impegno del pagamento della quota è continuativo e cessa soltanto a causa delle dimissioni o della decadenza del socio.

Le dimissioni da socio debbono essere comunicate alla Presidenza dell'U.M.I. entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello cui si riferiscono.

E' considerato in ritardo di quota il socio che, alla data del primo di febbraio dell'anno in corso non abbia pagato ogni propria quota associativa. Le quote relative agli anni di ritardo saranno fatte pari a quella dell'anno in corso.

L'Ufficio di Presidenza può sospendere in ogni momento l'invio delle pubblicazioni sociali gratuite ai soci in ritardo.

E' considerato moroso il socio che abbia compiuto due anni di ritardo di quota. Ai soci morosi verrà inviata sollecitazione di pagamento. Trascorsi tre mesi da tale comunicazione, qualora il socio non abbia ancora regolarizzato completamente la propria posizione debitoria nei confronti dell'U.M.I., I'Ufficio di Presidenza prenderà in esame la sua posizione in vista dell'applicazione dell'Art. 6 dello Statuto.

I soci dichiarati decaduti per morosità non potranno essere riammessi all'U.M.I. se non dopo la completa regolarizzazione di ogni loro posizione debitoria nei confronti dell'Unione.

L'Unione Matematica Italiana pubblica un Notiziario contenente le informazioni interessanti la comunità scientifica nazionale ed internazionale, nonché gli atti degli organi dell'Unione stessa. Direttore del Notiziario è il Presidente dell'U.M.I. ovvero persona da lui designata fra i membri della Commissione Scientifica.

Ai soci vengono distribuiti il Notiziario ed una Sezione del Bollettino con l'esclusione dei soci familiari di cui all'articolo 3 del Regolamento.

I prezzi di abbonamento al Bollettino sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza e pubblicati sul Bollettino stesso (oltre che sul Notiziario).

ART. 3

I soci annuali che risiedono all'estero pagano di norma una quota maggiorata rispetto a quella pagata dai soci residenti in Italia; tale quota è fissata dall'Ufficio di Presidenza, il quale potrà consentire ai soci residenti all'estero, ma di nazionalità italiana, una riduzione della quota sociale fino all'importo pagato dai soci residenti in Italia.

Nell'ambito di specifici accordi di reciprocità, l'Ufficio di Presidenza potrà consentire riduzioni della quota sociale ai membri di associazioni scientifiche le quali accordino analoghe riduzioni ai soci dell'Unione Matematica Italiana.

I Soci ordinari che siano coniugi o figli di Soci, ordinari o stranieri, possono rinunciare a ricevere le pubblicazioni sociali; in tal caso saranno tenuti al pagamento di una quota ridotta, annualmente fissata dall'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza ha la facoltà di stabilire una quota ridotta per i soci annuali giovani.

ART. 4

I soci vitalizi ricevono, finché in vita, il Notiziario. I soci vitalizi al 31.12.87 continueranno a ricevere anche una sezione del Bollettino.

Possono, su richiesta, restare soci, iscritti all'albo dei soci fondatori, coloro che, avendo compiuto i settanta anni, siano stati soci dell'Unione per trenta anni consecutivi. I soci fondatori ricevono, finché in vita, il Notiziario ed una sezione del Bollettino.

ART. 5

Per gli Enti i quali siano iscritti all'Unione Matematica Italiana come soci fondatori o perpetui il diritto a ricevere gratuitamente il Bollettino cessa dopo 20 anni dall'iscrizione.

ART. 6

I soci dell'Unione Matematica Italiana sono convocati in Assemblea ordinaria una volta all'anno, di regola nella sede U.M.I. di Bologna o in altra sede stabilita dall'Ufficio di Presidenza.

L'Assemblea ordinaria esamina ed approva, entro il 31.5 di ogni anno, il rendiconto morale e finanziario chiuso il 31.12 dell'anno precedente; delibera intorno al bilancio preventivo per l'anno in corso ed intorno a quegli altri argomenti che fossero proposti dall'Ufficio di Presidenza di sua iniziativa o su richiesta di soci.

L'Assemblea ordinaria elegge due revisori dei conti e un supplente che durano in carica tre anni.

ART. 7

L'Ufficio di Presidenza può indire una Assemblea straordinaria ogni volta che lo reputa opportuno.

I soci, oltre ai casi previsti dagli articoli 7 e 26 dello Statuto, possono essere invitati a votazioni a domicilio per referendum su argomenti di carattere scientifico interessanti l'associazione.

ART. 8

La votazione relativa all'elezione dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Scientifica viene fatta per referendum tra tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio vota una scheda contenente 11 nomi indicando con voti preferenziali le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Amministratore-Tesoriere.

I voti ottenuti per la carica di Presidente, nel caso di non elezione, si sommano a quelli avuti per la carica di Vice Presidente.

L'Ufficio di Presidenza e la Commissione Scientifica eletti entrano in carica il primo giorno del mese di giugno; qualora lo scrutinio avvenisse dopo tale data entrano in carica il primo giorno del mese successivo alla data dello scrutinio.

In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il socio che ha il maggior numero di anni di associazione all'Unione Matematica, in caso di ulteriore parità, il socio con maggiore anzianità anagrafica.

ART. 9

L'Unione Matematica Italiana, secondo il disposto dell'Art. 8 dello Statuto o su proposta dell'Assemblea, promuove riunioni scientifiche e cura la preparazione di congressi matematici o si associa ad analoghe iniziative di altri enti. In occasione di tali riunioni scientifiche può contribuire alle spese inerenti, nei limiti del proprio bilancio.

Nell'Assemblea ordinaria dei soci, o in quella straordinaria secondo il disposto dell'Art. 19 dello Statuto, oppure per il referendum, saranno eletti gli eventuali delegati ai Congressi internazionali che, col Presidente, rappresenteranno l'U.M.I. In caso di urgenza i rappresentanti ai Congressi internazionali potranno essere indicati collegialmente dall'Ufficio di Presidenza e dalla Commissione Scientifica.

ART. 10

Per deliberazione dell'Assemblea l'Unione Matematica Italiana può istituire e concedere premi diretti al progresso delle scienze matematiche in Italia; l'U.M.I. inoltre amministra, per mezzo del proprio Amministratore-Tesoriere le fondazioni che, da privati o da enti le fossero affidati e cura, per mezzo del proprio Presidente, l'applicazione dei relativi statuti.

ART. 11

Direttore del Bollettino è il Presidente dell'Unione Matematica Italiana o persona da lui nominata fra i membri della Commissione Scientifica.

Il Direttore, sentita la Commissione Scientifica, nomina un Comitato di Redazione che lo coadiuva nella conduzione del Bollettino. Il Direttore del Bollettino, sentito il Comitato di Redazione, decide intorno alla scelta ed alla distribuzione della materia da pubblicarsi. Per le decisioni che includessero onere finanziario, egli deve sentire l'Amministratore-Tesoriere. Il Direttore del Bollettino riferisce all'Assemblea su quanto possa interessare la vita scientifica del Bollettino.

ART. 12

Il Bollettino pubblica articoli scientifici originali di argomento matematico o affine e di estensione limitata, con preferenza per i lavori dei soci.

Per gli articoli redatti in lingua diversa da quella italiana gli autori dovranno redigere un sunto in italiano.

Il Bollettino pubblica inoltre articoli di rassegna sopra particolari argomenti di Matematica pura ed applicata.

ART. 13

L'Unione Matematica Italiana scambia le proprie pubblicazioni con gli Atti accademici di Società e di Accademie nazionali ed estere e con altre pubblicazioni periodiche.

Le pubblicazioni avute in cambio o in dono potranno essere cedute al Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, nell'ambito di una apposita convenzione.

ART. 14

L'assunzione di personale dipendente a qualunque titolo (a contratto, a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) deve essere deliberata dalla Commissione Scientifica, su motivata proposta dell'Ufficio di Presidenza. Per il personale dipendente occorre che, all'atto di nuove assunzioni, la copertura complessiva della spesa non superi i due terzi dell'importo derivante globalmente dai redditi relativi ai punti b) e c), comma terzo dell'Art. 20 dello Statuto, riferiti all'esercizio finanziario precedente. Sono escluse da tale computo le spese di liquidazione del personale.

ART. 15

Il presente Regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea dei soci, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, purché tale argomento sia stato esplicitamente inserito all'ordine del giorno.

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