I Tirocini Formativi Attivi (T.F.A.), istituiti con il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, sono regolamentati dalla normativa disponibile sul sito ufficiale del Ministero.
Disponibili sul sito predisposto dal ministero i quesiti assegnati e i risultati dei test che si sono già svolti.

Iniziative dell’U.M.I.

Pubblichiamo qui il documento inviato dal Presidente dell’UMI al Presidente della 7 Commissione della Camera dei Deputati in merito all’istituzione del cosidetto TFA speciale


Al Presidente della 7a Commissione della Camera del Deputati

Onorevole Presidente,
Il 23 gennaio 2013 il MIUR ha inviato alle commissioni parlamentari lo schema di decreto che istituisce il cosiddetto ”TFA speciale”. Il 29 gennaio la 7a Commissione del Senato ha dato purtroppo parere favorevole al decreto e, a quel che ci risulta, domani 6 febbraio la Commissione da Lei presieduta è a sua volta chiamata ad esprimere il suo parere in merito.
L’Unione Matematica Italiana, che io presiedo, ha espresso la sua netta contrarietà, già con la mozione del 18-5-2012 (reperibile in rete), alla creazione di questo canale di abilitazione parallelo al TFA ordinario. Ad esso infatti, a quanto pare, si accederebbe senza alcuna prova di ammisisone, e questo percorso sarebbe riservato a chi abbia svolto, da non abilitato, un dato periodo di insegnamento per supplenza. Questo canale compromette, a nostro avviso, il quadro positivo determinatosi con l’attivazione del TFA, creando notevole imbarazzo alle sedi universitarie che si troverebbero a gestire percorsi di seria A (il TFA) e parallelamente, percorsi di serie B (i TFA speciali), più brevi e fatti solo per porre rimedio alla situazione, pur grave, del precariato nella scuola. Oltre all’ingiustizia di sottoporre solo una parte degli aspiranti all’abilitazione (cioè gli ammessi al TFA) a prove molto selettive, vi sarebbe un numero molto alto di abilitati, vanificando così l’idea di una seria e razionale programmazione, si formerebbero nuove liste di attesa, non vi sarebbe un ragionevole rapporto tra numero di abilitati e insegnanti da assumere.
In definitiva, l’istituzione di un questo canale, criticata anche da autorevoli organi di stampa (cfr. l’articolo a firma di G. A. Stella sul Corriere della Sera il 31 gennaio), rappresenterebbe una clamorosa inversione di tendenza rispetto ad ogni serio intento di programmazione, una sanatoria basata non sul merito ma sull’anzianità, una presa in giro sia per coloro che stanno seguendo il TFA dopo tre dure prove di ammissione, sia per le Università che si sono seriamente impegnate ad erogare corsi di qualità, sia infine per i docenti della Scuola Secondaria che dovrebbero svolgere il ruolo di tutor. Il danno sociale, di sostanza e di immagine per il sistema scuola sarebbe innegabile, in quanto, in pratica, si negherebbe la necessità di una preparazione specifica per insegnare contraddicendo nel contempo l’esigenza manifestata dalla parte più sana della società civile del nostro Paese per il riconoscimento del merito.
Stupisce infine che un provvedimento di questa importanza sia preso da un governo dimissionario, a Parlamento sciolto, a tre settimane dal voto popolare, quando il governo dovrebbe limitarsi solo all’ordinaria amministrazione e non cercare facili consensi dando affrettate soluzioni ad un problema assai serio, come quello del precariato nella scuola, ed effettuando una sanatoria di cui finirebbero per giovarsi, in sostanza, soprattutto coloro che non hanno superato le prove di ammissione alle SSIS e ai TFA.
Sperando in una ponderata riflessione della Commissione da Lei presieduta su questa delicatissima questione, Le porgo i miei più distinti saluti,
Ciro Ciliberto (Presidente della Unione Matematica Italiana)


 
L’Unione Matematica Italiana, all’uscita del Decreto Direttoriale il 23 aprile 2012, ha tempestivamente organizzato un incontro sul tema T.F.A.: Tirocinio Formativo Attivo. Problemi amministrativi, problemi didattici, struttura della prova, che si è svolto venerdì 18 maggio 2012 presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna. All’incontro, aperto a tutti gli interessati, hanno partecipato in particolare i membri della Commissione Scientifica dell’U.M.I. e sono stati invitati i Direttori dei Dipartimenti ed i Presidenti dei Corsi di Laurea interessati. I temi dell’incontro sono stati istruiti e presentati da

  • problemi amministrativi e organizzativi: Marco ABATE (Coordinatore C.d.L. in Matematica)
  • struttura della seconda prova: Claudio BERNARDI (Commissione Scientifica U.M.I.)
  • problemi didattici: Giorgio BOLONDI (Presidente C.I.I.M.).

Un verbale dell’incontro è stato poi pubblicato sul sito dell’U.M.I. e le prese di posizione dei partecipanti all’incontro sono state recepite da due mozioni che sono state approvate dall’Assemblea generale dei Soci tenutasi il giorno successivo e che riguardano rispettivamente i Percorsi per il Tirocinio Formativo Attivo e i Percorsi di selezione per i Tutor T.F.A..
Si segnalano anche

  • il documento dell’UMI sul test assegnato per la classe di concorso A047 e trasmesso agli uffici competetenti del MIUR in data 16 luglio 2012.
  • il documento dell’UMI sul test assegnato per la classe di concorso A059 e trasmesso agli uffici competetenti del MIUR in data 31 luglio 2012.
  • il documento dell’UMI sul test assegnato per la classe di concorso A048 e trasmesso agli uffici competetenti del MIUR in data 31 luglio 2012.
  • il documento dell’UMI sul test assegnato per la classe di concorso A049 e trasmesso agli uffici competetenti del MIUR in data 2 agosto 2012.
  • l’ulteriore documento dell’UMI sui test assegnati per la classe di concorso A047 e A059 e trasmesso agli uffici competetenti del MIUR in data 3 agosto 2012.
  • la mozione del 14 dicembre 2012 della Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica dell’U.M.I. e della Commissione Didattica Permanente della S.I.F. sulla valutazione dei titoli per l’accesso al TFA e il documento congiunto delle stesse Commissioni dal titolo: Proposte per alcuni aspetti organizzativi del TFA: riconoscimento crediti, sede di tirocinio, obbligo di frequenza
  • Il documento preparato dal Presidente dell’UMI e consegnato al Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, del MIUR in data 4 febbraio 2012.
  • il resoconto dell’incontro su TFA e LM95 tenutosi il 17 maggio 2013
  • la lettera inviata al Ministro Carrozza in data 11 giugno 2013 su attivazione dei futuri percorsi TFA e LM95
  • l’appello per l’attivazione del secondo ciclo del TFA ordinario

Regole della prova d’accesso

Riportiamo di seguito senza alcuna pretesa di ufficialità i commi dell’Articolo 15. Norme transitorie e finali del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 che ci sembrano  di particolare interesse per i commissari e per i candidati:
 

  1. Comma 5. Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d’accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il test preliminare comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13.
  2. Comma 6. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca.
  3. Comma 7. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
  4. Comma 8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
  5. Comma 9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l’insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per l’insegnamento dell’italiano è prevista una prova di analisi dei testi.
  6. Comma 10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
  7. Comma 11. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l’insegnamento delle lingue moderne è previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.
  8. Comma 12. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’accesso al tirocinio formativo attivo.
  9. Comma 13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi:
    • a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione: i) 360 giorni: 4 punti; ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti; iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti; iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi allíarticolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi allíarticolo 10, comma 3, lettere c) e d) . Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, le convenzioni di cui all’articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.
    • b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti.
    • c) attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dellíarticolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo impedisca l’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l’istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.
    • d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti.
    • e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti.
    • f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.
  10. Comma 14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito allesito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.

Raccolta di contributi

L’Unione Matematica Italiana intende promuovere lo scambio di informazioni e il confronto di idee sui T.F.A. nell’ambito della comunità matematica e invita pertanto a inviare eventuali contributi all’indirizzo di posta elettronica fontanar at science dot unitn dot it.