A seguito del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università …) è stato organizzato un processo di accreditamento e valutazione periodica del sistema universitario. Il compito è stato affidato all’ANVUR, si veda la sezione denominata AVA sul sito dell’ANVUR..

Iniziative dell’UMI

Sulle proposte avanzate nei documenti dell’ANVUR si è espresso in data 8 giugno il Coordinamento nazionale dei corsi di studio in Matematica con il documento allegato e Ciro Ciliberto (membro del comitato consultivo ANVUR) con il seguente documento.
In data 15 giugno 2012 la Commissione Scientifica ha approvato la seguente mozione, immediatamente trasmessa all’ANVUR.
In data 4 luglio 2012 si è nuovamente espresso il Coordinamento nazionale dei corsi di studio in Matematica con il documento allegato
In data 25 luglio 2012 si è espresso il CUN con il documento allegato
L’Unione Matematica Italiana sollecita tutta la comunità a partecipare al dibattito in merito, anche inviando opinioni e suggerimenti che verranno inseriti in questo sito a zelati at unina dot it.
Si allega anche la mozione sulla nota 160 approvata dal Coordinamento nazionale dei corsi di studio in Matematica in data 10 dicembre 2009, citata nella mozione dello stesso coordinamento richiamata sopra.

Scopi e modalità previste dall’AVA

La procedura predisposta dall’ANVUR, in accordo anche con l’ENQA Bergen Report, 2005 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, si pone come obiettivo quello di fornire

  • alle università un modello di Assicurazione della Qualità e la formazione del personale docente e tecnico-amministrativo per un suo adeguato sviluppo
  • alle università informazioni utili per meglio sviluppare le loro strategie nella formazione, nella ricerca e nelle attività di terza missione
  • ai corsi di studio e alle unità di ricerca elementi comparativi per un miglioramento della qualità delle loro attività
  • al MIUR le informazioni necessarie per la programmazione nazionale e per le decisioni relative all’allocazione delle risorse
  • agli studenti informazioni utili per le loro scelte
  • al mondo del lavoro informazioni sulla qualità dei programmi e dei laureati
  • alla società informazioni affidabili e trasparenti sulle attività del sistema universitario italiano

A tal fine sono stati previsti:

  1. Un sistema di accreditamento delgli Atenei e dei corsi di studio universitari fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall’ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico—finanziaria.
    L’accreditamento è un atto ministeriale – su parere conforme dell’ANVUR – che autorizza o non autorizza, nel caso dell’accreditamento iniziale, conferma o revoca, nel caso dell’accreditamento periodico, l’attività di corsi di studio o di intere Atenei.
  2. Un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne (in primo luogo i Dipartimenti).
    La valutazione periodica degli Atenei misura l’efficienza, la sostenibilità economico—finanziaria e i risultati conseguiti dalle singole università e dalle loro articolazioni interne nell’ambito della ricerca, della didattica e nell’autovalutazione della qualità. L’attività relativa alla valutazione periodica viene sintetizzata dall’ANVUR in una relazione da mandare al ministero e sulla base della quale avviene la distribuzione di una quota premiale del FFO.
  3. Il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle proprie attività da parte delle università, che si avvarrà dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.

Nei documenti preparati dall’ANVUR su tale tema viene posto l’accento sul tema dell’autovalutazione, in particolare riservando un ruolo importante a:

Il nucleo di valutazione
  • funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica
  • funzione di verifica dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti
  • procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale
Commissioni paritetiche docenti—studenti
  • monitoraggio dell’attività formativa e della qualità della didattica
  • monitoraggio dell’attività di servizio dei docenti agli studenti
  • individuazione indicatori per la valutazione dei risultati di cui ai punto precedente
  • pareri su attivazione e soppressione dei corsi di studio

Su tutti questi temi sono stati prodotti dall’ANVUR una serie di documenti, reperibili sul sito dell’ANVUR nella pagina dedicata all’AVA. In tali documenti vengono individuati in modo abbastanza preciso gli indicatori da utilizzare e le procedure da attivare (si veda in particolare il documento B che contiene le proposte degli indicatori e dei parametri da utilizzare per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e degli Atenei e per la valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei). È importante che su tali temi si apra il più ampio diattito all’interno della nostra comunità. Osserviamo anche che su tali documenti l’ANVUR invita ad inviare commenti e osservazioni entro il 15 giugno 2012.

DM 1059/13: modifiche del decreto 47/13

E’ stato pubblicato il decreto 1059/13 che introduce modifiche al decreto 47/13
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/dicembre/dm-23122013.aspx

Commenti sul DM 1059/13 (a cura di Marco Abate):
– Art. 2, comma 1: siccome (vedi sotto) il requisito di sostenibilità della didattica (il famoso DID) è spostato dall’allegato B all’allegato C, nell’allegato B non sono più presenti differenze fra le università statali e quelle non statali, per cui il comma 1 dell’Art. 3 del DM 47/13 viene modificato di conseguenza.
– Art. 2, comma 2: modifica il comma 3 dell’Art.4 del DM 47/13, escludendo i corsi delle Professioni sanitarie da quelli che, se già attivi e istituiti presso sedi decentrate in comuni non confinanti
con quelli in cui l’Università ha sede (e che non siano sede amministrativa dell’ateneo: alcune università, elencate nell’Allegato 1 del DM 50/2010, hanno più di una sede amministrativa), per ottenere l’accreditamento iniziale devono soddisfare i requisiti di docenza a regime.
Modifica inoltre il comma 4 dell’Art.4 del DM 47/13, dicendo che i corsi di studio di nuova istituzione in siti preesistenti per avere l’accreditamento iniziale devono soddisfare, oltre a quelli previsti dall’allegato C, i requisiti dell’allegato A, che nella nuova versione (vedi
sotto) ha delle indicazioni ad hoc per i corsi di nuova istituzione, mentre il DM 47/13 richiedeva che fossero soddisfatti i requisiti a regime.
NOTA: Si veda sotto il commento al nuovo allegato A per quel che riguarda quando è possibile attivare nuovi corsi di studio.
– Art. 2, comma 3: va letto insieme alla pag. 9 del (nuovo) allegato A. Il comma 12 dell’Art. 4 del DM 47/13 prevedeva che ai corsi di studio di università statali con titolo doppio/congiunto con università straniere, o integralmente erogati in lingua inglese, sotto certe condizioni si applicassero i requisiti di docenza delle università non statali, meno stringenti. Il DM 1059/13 toglie le distinzioni fra università statali e non statali per i requisiti di docenza; di conseguenza, abroga questo comma aggiungendo pero’ nell’Allegato A una nuova tipologia di docenti di riferimento per i corsi di studio “internazionali”. Per “corsi di studio internazionali” ora si intendono corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo, del titolo multiplo o del titolo congiunto con atenei stranieri e quelli erogati integralmente in lingua inglese; ma sentita l’ANVUR un futuro provvedimento ministeriale potrebbe ampliare l’elenco dei corsi di studio internazionali. In ogni caso, i corsi di studio “internazionali” possono conteggiare come docenti di riferimento, fino ad un massimo del 50% dei requisiti, i docenti di atenei stranieri in convenzione con atenei italiani ai sensi dell’articolo 6, comma 11 della legge 240/10 e i contratti di insegnamento attribuiti a docenti provenienti da università straniere stipulati in tempo utile per la programmazione delle attività accademiche.
– Art. 2, comma 4: abroga i commi 2 e 4 dell’Art. 6 del DM 47/13; di conseguenza, sarà possibile modificare i regolamenti dei corsi di studio senza incorrere in alcun effetto negativo.
NOTA: come osservato in documenti CUN, il limitare gli interventi sui regolamenti didattici dei corsi di studio era in netto contrasto con un sistema che invece vorrebbe stimolare un miglioramento continuo della qualità tramite processi di valutazione e riesame; quindi questa abrogazione, oltre a essere decisamente benvenuta dalla comunità, sana una contraddizione interna al DM 47/13.
– Art. 2, comma 5: prevede che i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale che prevedono una prova d’accesso con scadenze anticipate rispetto ai termini previsti per la chiusura della scheda SUA-CdS, ottengono l’accreditamento iniziale sulla base del soddisfacimento dei soli requisiti di docenza di cui all’allegato A anche per l’A.A. 14/15 incluso, mentre il DM 47/13 lo prevedeva solo per l’A.A. 13/14.
– Art.2, comma 6: sostituisce gli allegati A, B e C del DM 47/13 con nuovi allegati A, B e C; passo quindi a descrivere le novità introdotte dai nuovi allegati.
– Allegato A: requisiti di accreditamento dei corsi di studio.
Il grosso delle modifiche riguarda i requisiti di docenza. Prima di tutto, per il numero minimo di docenti di riferimento:
– viene introdotta una distinzione fra corsi di nuova attivazione e corsi già accreditati nell’A.A. 13/14. Ai corsi di nuovi attivazione vengono dati tre anni (o 2 per le lauree magistrali) per
raggiungere i requisiti a regime, indipendentemente dall’anno in cui sono attivati. I corsi già accreditati nell’A.A. 13/14 devono raggiungere i requisiti a regime entro l’A.A. 15/16
(ma vedi sotto per le modifiche sui requisiti a regime).
– viene tolta ogni distinzione fra università statali e non statali, mantenendo (giustamente) una distinzione fra corsi tradizionali e corsi a distanza, indipendentemente dal fatto che l’università erogante sia statale, non statale o telematica (queste ultime hanno solo corsi a distanza, ovviamente).
NOTA: come già osservato anche in documenti CUN, l’equiparazione di trattamento delle università non statali a quello delle università statali ha perfettamente senso in quanto i requisiti di qualità richiesti ai corsi di studio non possono dipendere dal fatto che la struttura che li eroga sia
statale o meno visto che il titolo di studio rilasciato ha in entrambi i casi ugual valore.
– come nel DM 47/13, ma espresso in maniera più chiara, i corsi di studio delle classi di Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio sociale, e Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato hanno requisiti di docenza meno stringenti; inoltre per i corsi di studio delle classi di Scienze della formazione primaria, e di Conservazione e restauro dei beni culturali
i requisiti di docenza sono meno stringenti ma devono essere previste un certo numero di “figure specialistiche del settore” (cioè “docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall’ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi”).
– per i corsi di studio tradizionali in classi diverse da quelle particolari elencate sopra, i requisiti previsti per l’A.A. 14/15 sono identici a quelli indicati dal DM 47/13, ma i requisiti a regime sono diversi. Il regime dev’essere raggiunto nell’A.A. 15/16 e non nell’A.A. 16/17, e di conseguenza il numero totale di docenti di riferimento richiesto a regime è minore
rispetto a quello previsto a regime dal DM 47/13 (3 docenti per anno di corso invece di 4). Inoltre, è aumentato il numero minimo di docenti di riferimento che devono essere professori; è diminuito il numero minimo di docenti di riferimento che devono appartenere a ssd di base o caratterizzanti; ed è
aumentato il numero massimo di docenti di riferimento che possono appartenere a ssd affini (queste ultime due modifiche non si applicano alle lauree magistrali non a ciclo unico, dove invece la modifica è stata di segno opposto: aumentati quelli base/caratterizzanti, diminuiti gli affini).
– Per i corsi di studio delle classi particolari elencate sopra il numero (2 per anno di corso) e la tipologia di docenti di riferimento a regime è lo stesso di quello previsto dal DM 47/13, e quindi dev’essere raggiunto un anno prima rispetto al DM 47/13. Anche per i corsi di studio a distanza, il numero (3 per anno di corso, come per i corsi di studio tradizionali, ma includendo fra questi 1 tutor per anno di corso) e la tipologia di docenti di riferimento a regime è invariata, e quindi il regime dev’essere raggiunto un anno prima rispetto a quanto previsto dal DM 47/13.
NOTA: di conseguenza, sono diminuiti i requisiti di docenza richiesti ai corsi di studio tradizionali (eliminando la distinzione fra università statali e non statali), mentre i corsi di studio a distanza (e quelli di classi particolari) devono raggiungere il regime più
velocemente.
Riguardo la tipologia dei docenti di riferimento, oltre alla modifica descritta sopra riguardante i corsi di studio “internazionali”, è stata aggiunta la possibilità, ma solo fino all’A.A. 2015/16 incluso, di conteggiare i contratti attribuiti ai sensi dell’articolo 1, comma 12 della Legge 230/05
(professori straordinari assunti con contratti a termine).
L’altra modifica nell’Allegato A riguarda i limiti sull’attivazione di nuovi corsi di studio in università statali legati all’indicatore di sostenibilità finanziaria ISEF. Come nel DM 47/13, non ci sono limiti all’attivazione di nuovi corsi di studio se il numero totale di corsi di studio attivati non aumenta rispetto all’A.A. precedente. Se invece la nuova attivazione aumenta
il numero di corsi di studio, ci sono due casi:
– se ISEF<=1, l'aumento dev'essere minore o uguale al 2% del numero totale di corsi attivati nell'A.A. precedente, e tutti i corsi di studio dell’ateneo devono soddisfare i requisiti di docenza a regime (nel DM 47/13 non c'era il limite del 2%); - se ISEF>1 e l’aumento è minore o uguale al 2% del numero totale di corsi attivati nell’A.A. precedente, non ci sono problemi; se invece è maggiore al 2% allora tutti i corsi di studio dell’ateneo devono soddisfare i requisiti di docenza a regime (nel DM 47/13 non c’era il limite del 2%).
NOTA: a partire dall’A.A. 15/16 la frase “tutti i corsi di studio dell’ateneo devono soddisfare i requisiti di docenza a regime” significa semplicemente che i corsi di nuova attivazione devono partire con i requisiti di docenza a regime invece di avere 3 anni (o 2 per le lauree magistrali) di tempo per raggiungerli.
– Allegato B: requisiti di accreditamento delle sedi
L’unica modifica è che il requisito di sostenibilità della didattica (il famoso DID) è spostato dall’Allegato B all’Allegato C. La conseguenza di ciò è che il rispetto di questo requisito viene considerato necessario per l’accreditamento periodico ma non per l’accreditamento iniziale delle sedi (mentre apparentemente rimane per l’accreditamento iniziale dei corsi di nuova istituzione, Art.2, comma 2 di questo decreto).
– Allegato C: requisiti di assicurazione della qualità
Rispetto al DM 47/13, ci sono solo due modifiche:
– E’ aggiunta la richiesta che la valutazione della ricerca entri nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità (requisito AQ6);
– Come detto sopra, il requisito di sostenibilità della didattica, valido solo per le università statali, è spostato qui come requisito AQ7, rimanendo per il resto identico a prima.
NOTA: sottolineo che questo requisito introduce un numero massimo di ore di didattica frontale per i docenti, ribaltando completamente le impostazioni precedenti che invece prevedevano un numero minimo di ore di didattica frontale.