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Sito ufficiale del MIUR. Con decreto direttoriale n. 161 del 2013 è stata indetta la tornata 2013 per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima e seconda fascia dei professori universitari.
Il bando per i candidati alle abilitazioni è in rete sul sito MIUR.
In rete i decreti di nomina delle commissioni.
Le commissioni dell’area 01 dovranno terminare i lavori entro il 30 Aprile 2013, tranne che per settore 01/A3–Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, che dovrà terminare i lavori entro il 31 maggio 2013. Si veda il relativo decreto di proroga sul sito delle abilitazioni.
In rete una Nota del Ministro IUR sulle procedure di lavoro delle commissioni per l’abilitazione.

Iniziative dell’UMI

Sulla valutazione della ricerca in matematica l’UMI si è espressa con il seguente documento, approvato dall’Assemblea dei Soci UMI del 15 maggio 2010.
Su questo argomento si veda anche la pagina curata da Marco Abate con tabelle di dati numerici e bibliometrici sui matematici italiani il documento di Livia Giacardi, (allegato al verbale della Commissione Scientifica dell’UMI del 14 maggio 2010) sul problema della valutazione delle ricerche nel campo della Storia delle Matematiche e il documento dell’ICMI (International Commission on Mathematical Instraction) del 24 ottobre 2007 dal titolo “Assessing the quality of research in mathematics education”.
In data 24 giugno 2012 La commissione scientifica dell’UMI ha approvato la seguente mozione sull’uso degli indicatori bibliometrici per le abilitazioni nel settore concorsuale 01/A1 — Logica Matematica e Matematiche Complementari.
In data 26 giugno 2012 La commissione scientifica dell’UMI ha approvato la seguente mozione sull’abilitazione scientifica nazionale.
In data 20 settembre 2012 La commissione scientifica dell’UMI ha approvato due mozioni, entrambe inviate al MIUR e alla Presidenza ANVUR. La prima mozione riguarda in particolare (ma non solo) il problema della Storia della Matematica.
La seconda mozione è la seguente:
“La Commissione Scientifica della Unione Matematica Italiana osserva che uno dei presupposti essenziali del meccanismo di calcolo delle mediane dei settori bibliometrici posto in essere dall’ANVUR debba essere la sua totale trasparenza.
Per tale motivo la Commissione Scientifca chiede che l’ANVUR comunichi al più presto a ciascun docente sul suo sito CINECA i dati relativi ai calcoli dei suoi dati bibliometrici, e precisamente:

  1. il numero dei lavori con la lista dei lavori a tal fine considerati;
  2. il numero delle citazioni, con la lista delle medesime e della loro fonte (ISI Scopus o Web of Science);
  3. l’ h-indice, con la conseguente giustificazione.

Tali dati andranno naturalmente aggiornati di anno in anno.”
In data 17 novembre 2012 la Commissione Scientifica dell’UMI, in occasione dell’approvazione del EMS Code of Practice ha ribadito e precisato la propria posizione nella seguente mozione. In data 27 novembre 2012 l’Ufficio di Presidenza dell’UMI nella seguente lettera segnala al Ministro l’inadeguatezza dei tempi concessi alle Commissioni giudicatrici.

Raccolta di contributi

L’Unione Matematica Italiana intende promuovere lo scambio di informazioni e il confronto di idee sull’argomento e invita pertanto a inviare eventuali contributi all’indirizzo di posta elettronica abate at dm dot unipi dot it.
 
11 Settembre 2012: Riportiamo qui la un commento del presidente dell’UMI prof. Ciro Ciliberto in seguito alla pubblicazione delle mediane.
 
“La pubblicazione delle mediane da parte dell’ANVUR ha causato, tra i candidati che non posseggono il requisito di superarne almeno come previsto dal DM n. 76/2012, comprensibile delusione. Ad essa si accompagnano talvolta letture inesatte o parziali del suddetto decreto secondo le quali i candidati che non superano almeno due tra le tre mediane non possono far domanda ovvero, se la facessero, verrebbero automaticamente esclusi.
Vorrei osservare che la prima lettura è senz’altro falsa (ognuno è comunque nel pieno diritto di far domanda) la seconda è opinabile. E’ ben vero infatti che l’art 6, comma 1, del decreto afferma che “l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati … i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato A, numero 3, lettera b)” (analoga asserzione viene fatta nel caso dei candidati per la seconda fascia). Tuttavia, come auspicato dall’UMI, e come riconosciuto dal Ministro Profumo nella sua lettera del 30-6 u.s. riportata qui sotto, l’art. 6 del DM al comma 5 chiarisce che la commissione può discostarsi dai risultati dell’applicazione degli indicatori bibliometrici dandone preventiva motivazione.
In conclusione i candidati che, pur non superando due delle tre mediane si ritengano meritevoli, per altri loro contributi scientifici, di essere presi in considerazione per il conseguimento dell’abilitazione, è, a mio avviso, opportuno che facciano domanda.”
 
Riportiamo qui la risposta del prof. Francesco Profumo, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla mozione UMI (pervenuta il 30 giugno).
Risposta alla Mozione della Commissione Scientifica dell’UMI
 
“La mozione della Unione Matematica Italiana critica il contenuto del DM n. 76/2012 basandosi su una lettura parziale dello stesso. Il decreto, infatti, negli articoli 4-6 stabilisce criteri, parametri e indicatori per la valutazione dei titoli e delle pubblicazione scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore associato e professore ordinario che non si riducono a un mero “uso automatico di parametri bibliometrici e strumenti statistici”.
Infatti, i commi 2, 3 e 4 degli articoli 4 e 5 elencano 4 criteri e 2 parametri attinenti alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, e 9 parametri attinenti alla valutazione dei titoli, che si aggiungono agli indicatori bibliometrici, e che richiedono una valutazione da parte delle commissioni di concorso.
Inoltre, come menzionato anche nella mozione UMI, l’art. 6 al comma 5 chiarisce che la commissione può discostarsi dai risultati dell’applicazione degli indicatori bibliometrici dandone preventiva motivazione.
Appaiono quindi infondate le preoccupazione manifestate dall’UMI riguardo al fatto che il DM n. 76/2012 richieda unicamente alle commissioni di applicare in modo automatico indicatori bibliometrici. Gli indicatori bibliometrici sono uno degli strumenti utilizzati, che non lede l’autonomia delle commissioni di concorso nel loro lavoro di valutazione che sara’ decisivo per il futuro del sistema universitario nazionale. Le commissioni disporranno di un ventaglio ampio di criteri e parametri e altri ancora ne potranno introdurre.
Per quanto attiene all’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, trattata nell’articolo 8 del DM 76,il comma 3 dello stesso articolo considera che il possesso di una qualificazione scientifica coerente con quella richiesta per il conseguimento dell’abilitazione sia già “assicurato dall’appartenenza del candidato al ruolo di professore di prima fascia e dalla positiva valutazione dell’attività svolta di cui all’art. 6, comma 7 della legge”.
Quindi, il DM 76 prescrive che i candidati commissari siano unicamente valutati nella loro produzione scientifica, in particolare quella piu’ recente, per assicurare che essi abbiano continuato a svolgere un ruolo attivo nella ricerca scientifica e possano quindi garantire una valutazione informata dei candidati all’abilitazione.
La valutazione della qualificazione da parte dell’ANVUR si svolge unicamente su indicatori bibliometrici legati alla produzione scientifica, consentendo quindi all’agenzia di svolgere un ruolo tecnico “super partes”.
Gli indicatori proposti nelle aree 1-9 (numero di articoli su riviste indicizzate pubblicati negli ultimi 10 anni, numero di citazioni, indice h) sono certamente rappresentativi della produzione scientifica, corrispondono alla pratica bibliometrica adottata a livello internazionale e sono in grado di valutare l’attivita’ anche recente dei candidati commissari.
Infine, la valutazione bibliometrica sarà condotta in modo differenziato per i vari settori concorsuali, e, ove richiesto, anche per i diversi settori disciplinari e per sotto-settori disciplinari, tenendo così in debito conto le specificità e tradizioni delle varie tematiche che si sono sviluppate nel corso degli anni nelle diverse aree scientifiche.”
 
Commento del Presidente dell’UMI
 
“Ringrazio il Ministro per la cortese risposta.
Essa conferma, a mio avviso, la giustezza delle posizioni espresse dalla Commissione Scientifica.
Infatti, per quanto riguarda la verifica dei requisiti scientifici dei candidati, la nostra mozione intendeva suggerire alle commissioni di discostarsi dall’uso ESCLUSIVO di indicatori bibliometrici per l’esclusione dei candidati dalla rosa dei possibili “abilitati”, dandone preventiva motivazione, come previsto dal decreto, quando un’approfondita e competente analisi di merito dei contributi dei candidati lo richiede. La risposta del Ministro mi pare confermi la validità della nostra posizione.
Invece per quanto riguarda l’accertamento della idoneità dei commissari, la situazione è diversa. È evidente l’uso esclusivo, in questo caso, di indicatori bibliometrici. D’altra parte il riferimento alla possibilità di aggiustamenti per i settori “multimodali”, in molti casi (come ad esempio quello da noi segnalato del settore Mat 04), non risponde alle esigenze da noi poste in evidenza: purtroppo il decreto ANVUR prevede sì tali aggiustamenti, ma solo per SSD in cui vi siano almeno 100 professori di prima fascia. Questa soglia va, a mio avviso, nettamente abbassata per tener conto di effettive esigenze culturali e scientifiche. Inoltre, a mio parere, sarebbe bene porre in essere un meccanismo di recupero, a richiesta degli interessati, di “candidati commissari” esclusi dalla applicazione esclusiva dei parametri bibliometrici. Tale meccanismo dovrebbe essere basato su una competente verifica della loro recente attività scientifica affidata ad un giurì di alta qualificazione nominato dal Ministro.”
 

Altre inziative sull’argomento

Riferimenti normativi

Legge 240/2010 (“Legge Gelmini”), versione aggiornata al 20 giugno 2012
DPR 222/2011 (“Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale”), versione aggiornata al 20 giugno 2012
DPR 76/2012 (“Regolamento criteri e parametri per le abilitazioni e i commissari”), in vigore dal 26 giugno 2012
Allegato A del DPR 159/2012 (“Elenco dei settori concorsuali”), versione aggiornata al 20 giugno 2012
DM 4/1/2012, n.159 (“Determinazione del compenso per commissari in servizio all’estero”).
Delibera n. 50 del 21/06/2012 del Comitato Direttivo dell’ANVUR (“Modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale”).
Decreto Direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 (“Procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore universitorio di prima e seconda fascia”)
Documento ANVUR (“Abilitazione scientifica nazionale – la normalizzazione degli indicatori per l’età accademica”)
Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 (“Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”)
Novità dall’ANVUR

Procedura di abilitazione

  • L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori (Art. 16, comma 1 della Legge 240/10).
  • L’abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e seconda fascia (Art. 16, comma 1 della Legge 240/10).
  • Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione sono indette inderogabilmente ogni anno nel mese di ottobre, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari (Art. 16, comma 2.d) della Legge 240/2010, e Art. 3, commi 1 e 2 del DPR 222/2011).
  • Il mancato conseguimento dell’abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia o fascia superiore (Art. 16. comma 2.m) della Legge 240/2010, Art. 3, comma 4 del DPR 222/2011, e Art.4, comma 11 del DD 222/2012)
  • Le domande sono presentate per via telematica al Ministero, tramite l’apposita sezione presente nel proprio sito docente loginmiur.cineca.it, registrandosi sul sito se necessario. La domanda è corredata da:
    • il curriculum vitae contenente l’elenco dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, e le informazioni riguardanti i periodi di congedo o aspettativa;
    • i pdf delle proprie pubblicazioni scientifiche principali (nel numero massimo, per la matematica, di 20 per l’abilitazione da ordinario o 12 per l’abilitazione da associato);
    • l’eventuale documentazione in pdf attestante i titoli;
    • il consenso obbligatorio al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione (nel sito del Ministero, dell’Unione Europea e dell’Università sede della procedura di abilitazione) dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonche’ degli atti relativi alla procedura di abilitazione, dei giudizi individuali espressi da ciascun commissario e degli eventuali pareri pro veritate richiesti dalla commissione (Art. 16, comma 3.b) della Legge 240/2010, Art. 3, comma 5 del DPR 222/2011, Allegati C ed E del DPR 76/2012, e Art. 2, comma 3 del DD 222/2012).
  • Le domande per la prima tornata di abilitazione possono essere presentate entro e non oltre le ore 17:00 (ora italiana) del 20 novembre 2012. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari possono essere presentate entro 30 giorni da tale data. Il candidato ha la facoltà di ritirare la propria domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Università sede della procedura delle determinazioni della commissione relative all’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro (equilibrata e motivata) e l’eventuale uso di altri criteri o parametri, inclusa la possibilità di discostarsi dalle indicazioni date dal DPR 76/2012 sull’uso delle mediane (Art. 2, commi 1, 7 e 8 del DD 222/2012).
  • È possibile, presentando domande separate, candidarsi contemporaneamente per più di una fascia e più di un settore concorsuale (Art. 2, comma 6 del DD 222/2012)
  • L’università sede di svolgimento delle procedure di abilitazione è individuata per ciascun settore concorsuale mediante sorteggio all’interno di una lista formata dal Ministero su proposta della CRUI. Nella prima tornata di abilitazione, per i settori matematici le sedi individuate sono le seguenti:
    • 01/A1 (Logica matematica e matematiche complementari): Università de L’Aquila
    • 01/A2 (Geometria e algebra): Università di Teramo
    • 01/A3 (Analisi matematica, probabilità e statistica matematica): Università di Modena e Reggio Emilia
    • 01/A4 (Fisica matematica): Università IUAV di Venezia
    • 01/A5 (Analisi numerica): Università della Tuscia
    • 01/A6 (Ricerca operativa): Università di Torino

    (Art. 5, comma 1 del DPR 222/2011 e Allegato 3 del DD 222/2012)

  • Le procedure di abilitazione devono concludersi entro 5 mesi dall’indizione. È ammessa una proroga di 60 giorni, al termine della quale in caso i lavori non si siano ancora conclusi la commissione viene sostituita, e quella nuova ha tre mesi di tempo per completare i lavori (Art. 16, comma 3.e) della Legge 240/2010, Art. 8, comma 6 del DPR 222/2011, e Art.4, comma 6 del DD 222/2012). Nota: nella prima tornata di abilitazione sarà difficile rispettare questi termini. Infatti, la procedura è stata indetta il 27 luglio 2012, per cui i 5 mesi scadrebbero il 27 dicembre 2012; aggiungendo i 60 giorni di proroga arriviamo al 25 febbraio 2013. Ma la commissione non può cominciare i lavori prima del 20 novembre 2012, data di termine della presentazione delle domande; per cui anche volendo non considerare il mese di presentazione di eventuali istanze di ricusazione, la commissione avrà a disposizione solo 3 mesi, proroga inclusa, per concludere i lavori.

Commissioni

  • Ogni due anni nel mese di maggio è avviato il procedimento per la formazione delle commissioni di abilitazione, una per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri. La stessa commissione si occupa delle abilitazioni per entrambe le fasce in un dato settore concorsuale. Le commissioni sono nominate nel mese di settembre, e rimangono in carica due anni. (Art. 16, comma 3.f) della Legge 240/2010, e Art. 6, commi 1 e 13 del DPR 222/2011).
  • Quattro membri della commissione saranno determinati mediante sorteggio all’interno di una lista di professori ordinari in servizio presso università italiane preparata con le modalità descritte qui di seguito. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all’interno di una lista predisposta dall’ANVUR composta di studiosi di livello equiparabile a professore ordinario, in servizio presso università di un paese aderente all’OCSE diverso dall’Italia (Art. 16, comma 3.f) della Legge 240/2010, e Art. 6, commi 2 e 7 del DPR 222/2011).
  • I commissari in servizio presso le università italiane non hanno diritto a compensi, emolumenti o indennità, ma possono a richiesta essere parzialmente esentati dall’ordinaria attività didattica; i commissari in servizio all’estero hanno diritto a un compenso pari a 16000 euro per l’intero biennio (Art. 16, commi 3.f) e 3.g) della Legge 240/2010, Art. 6 commi 7 e 11 del DPR 222/2011, e Art. 1, comma 2 del DM 4/1/2012, n. 159).
  • Per poter far parte della lista relativa ai professori in servizio in Italia occorre presentare domanda, ed essere stati valutati positivamente dalla propria università per lo scatto di stipendio ai sensi dell’Art.6 comma 7 della Legge 240/2010 (questa condizione non è richiesta in prima applicazione). Inoltre, per entrambe le liste, è necessario che siano rispettati i criteri e parametri di qualificazione scientifica richiamati più oltre, coerenti con quelli richiesti ai candidati per l’abilitazione alla prima fascia nel corrispondente settore concorsuale; la verifica di questo rispetto sarà effettuata dall’ANVUR. Il curriculum dei professori inseriti nelle liste sarà reso pubblico per via telematica. (Art. 16, comma 3.h) della Legge 240/2010, Art. 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e Art. 9, comma 2 del DPR 222/2011, e Art. 8, comma 8 del DPR 76/2012).
  • In ciascuna commissione non può esservi più di un commissario in servizio presso la medesima università. Ciascun commissario non può far parte contemporaneamente di più di una commissione, e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell’abilitazione relative a qualsiasi settore concorsuale. (Art. 16, commi 3.g) e 3.l) della Legge 240/2010, e Art. 6, comma 8 del DPR 222/2011).
  • Liste contenenti meno di 8 professori sono integrate tramite sorteggio con professori appartenenti al macrosettore concorsuale. Il sorteggio della commissione assicura per quanto possibile la presenza in ciascuna commissione di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, a cui afferiscono almeno 30 professori ordinari. (Art. 16, comma 3.i) della Legge 240/2010, e Art. 6, commi 6 e 9, e Art. 7 del DPR 222/2011).

Attribuzione dell’abilitazione

  • La commissione, con decisione assunta a maggioranza assoluta, può acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori in possesso di caratteristiche analoghe a quelle necessarie per essere inseriti nelle liste; tali pareri sono pubblici e allegati agli atti (Art. 16, comma 3.i) della Legge 240/2010, e Art. 8, comma 3 del DPR 222/2011).
  • La commissione, con maggioranza dei quattro quinti, attribuisce l’abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base dei criteri e parametri descritti più oltre, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate è adeguatamente motivato. (Art. 16, comma 3.a) della Legge 240/2010, e Art. 8, commi 4 e 5 del DPR 222/2011).
  • Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli la commissione si attiene al principio generale di attribuire l’abilitazione a candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi, tenendo in considerazione anche la rilevanza internazionale degli stessi (Art. 3, comma 2 del DPR 76/2012).
  • L’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro (equilibrata e motivata) e l’eventuale uso di altri criteri o parametri sono predeterminati dalla commissione con atto motivato publicato sul sito del Ministero e dell’università sede della procedura (Art. 3, comma 3, DPR 76/2012).
  • L’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati che siano stati giudicati positivamente in base ai criteri e parametri elencati più oltre, e per cui almeno due indicatori su tre dell’impatto della produzione scientifica (elencati più oltre) abbiano valore superiore alla mediana del valore dell’indicatore per quel settore concorsuale o, nel caso di distribuzioni multimodali, del settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso, calcolata per la fascia di cui si chiede l’abilitazione. La commissione può discostarsi da questo principio motivandolo preventivamente e nel giudizio finale. (Art. 6, commi 1, 2 e 5 del DPR 76/2012).
  • Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi dai commissari, e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120 giorni (Art. 8, comma 9 del DPR 222/2011).

Criteri, parametri e indicatori per i candidati

  • Ogni cinque anni si procede alla verifica dell’adeguatezza e congruità dei criteri e parametri, e ogni tre anni per gli indicatori, anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all’Art. 5, comma 5 della Legge 240/2010 (Art. 16, comma 3.c) della Legge 240/2010, Art. 4, comma 2 del DPR 222/2011, e Art. 9 del DPR 76/2012).
  • Criteri di valutazione per l’abilitazione alla prima fascia (la commissione può stabilire, con parere motivato, di non utilizzare uno o più di questi criteri se non rilevanti per il settore concorsuale) (Art. 4 e 5, comma 1 del DPR 76/2012):
    • solo per gli ordinari: piena maturità scientifica, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità;
    • solo per gli associati: maturità scientifica, intesa come riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti;
    • posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale (per gli ordinari, o almeno nazionale per gli associati) della ricerca;
    • capacità di dirigere un gruppo di ricerca (anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale per gli ordinari);
    • per gli ordinari, esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca;
    • capacità di attrarre finanziamenti competitivi come responsabile di progetto soprattutto in ambito internazionale (per gli ordinari, almeno come responsabile locale per gli associati);
    • capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico.
  • Criteri di valutazione delle pubblicazioni per l’abilitazione (Art. 4 e 5, comma 2, e Allegato D del DPR 76/2012):
    • coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari a esso pertinenti;
    • apporto individuale nei lavori in collaborazione;
    • collocazione editoriale dei prodotti scientifici;
    • qualità della produzione scientifica, avvalendosi delle seguenti classificazioni:
      • eccellente: pubblicazione riconosciuta eccellente a livello internazionale per originalità, rigore metodologico e rilevanza interpretativa, o che hanno innovato in maniera significativa il campo degli studi a livello nazionale;
      • buono: pubblicazione di importanza internazionale e nazionale riconosciute per originalità dei risultati e rigore metodologico;
      • accettabile: pubblicazione a diffusione internazionale o nazionale che ha accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza;
      • limitato: pubblicazione a diffusione nazionale o locale, o in sede internazionale di non particolare rilevanza, che ha dato un contributo modesto alle conoscenze nei settori di pertinenza.
  • Parametri di valutazione delle pubblicazioni per l’abilitazione (Art. 4 e 5, comma 3, e Allegato D del DPR 76/2012):
    • numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione temporale, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni, tenendo conto dei periodi di congedo per maternità, di altri periodi di congedo o aspettativa diversi da quelli per motivi di studio;
    • impatto delle pubblicazioni, tenendo conto dell’età accademica (vedi oltre) e delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o del settore scientifico-disciplinare o di un sottoinsieme di quest’ultimo.
  • Età accademica: il periodo di tempo successivo alla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale, tenuto conto dei periodi di congedo per maternità, di altri periodi di congedo o aspettativa diversi da quelli per motivi di studio, nonché di interruzioni dell’attività scientifica per fondati motivi da valutare in relazione al curriculum del candidato (Art. 1, comma 1.q) del DPR 76/2012).
  • Parametri per la valutazione dei titoli per l’abilitazione alla prima fascia (Art. 4, comma 4, e Allegato A del DPR 76/2012):
    • impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori elencati più oltre;
    • responsabilità scientifica di (per gli ordinari, partecipazione scientifica a per gli associati) progetti di ricerca internazionali e nazionali;
    • per gli ordinari, direzioni di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
    • partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati (di riconosciuto prestigio per gli ordinari);
    • per gli ordinari, attribuzioni di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
    • per gli ordinari, direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
    • per gli ordinari, partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
    • conseguimento di premi o riconoscimenti per l’attività scientifica;
    • nei settori concorsuali in cui sia appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico;
    • possesso di altri titoli predeterminati dalla commissione.
  • Indicatori per l’impatto della produzione scientifica per l’abilitazione a entrambe le fasce, per i settori concorsuali afferenti all’Area 1 (Allegato A del DPR 76/2012):
    • numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data del bando, normalizzato per età accademica in caso questa sia inferiore a dieci anni;
    • numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva, normalizzato per l’età accademica;
    • indice h di Hirsch normalizzato per l’età accademica.

Criteri, parametri e indicatori per i commissari

  • Il curriculum deve attestare la continuità della produzione scientifica, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni (Art. 8, comma 2.a) del DPR 76/2012).
  • Almeno due su tre dei seguenti indicatori (validi per l’Area 1) dell’impatto della produzione scientifica devono avere un valore superiore alla mediana del valore dell’indicatore per quel settore concorsuale o, nel caso di distribuzioni multimodali, del settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso, calcolata per la fascia dei professori ordinari (Art. 8, comma 3 e Allegato A del DPR 76/2012):
    • numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data del bando;
    • numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva;
    • indice h di Hirsch.

Calcolo delle mediane (dalla Delibera n. 50 del 21/06/2012 del Comitato Direttivo dell’ANVUR)

  • Fonti dei dati: Le banche dati che saranno usate sono ISI Web of Science (versione articoli + proceedings) e Scopus, con i dati rilevati al 7 giugno 2012. I dati prelevati dal sito docente sono quelli aggiornati all’8 luglio 2012, ore 17:00. (Art. 4, comma 2, e Art. 6, commi 1 e 2 della delibera ANVUR 50/2012)
  • Indicatori di cui si calcola la mediana: numero di articoli su riviste contenute nelle banche dati e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data del bando; numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica complessiva rilevabili dalle banche dati, considerando pubblicazioni presenti nel sito docente; h-index basato solo sulle pubblicazioni presenti sul sito docente e indicizzate nelle banche dati, e rilevabile dalle banche dati. Sia per il numero di citazioni di una data pubblicazione che per l’h-index di un dato docente si usa il valore più alto fra quelli forniti dalle due banche dati. Ove sia richiesta, la normalizzazione per età accademica si effettua dividendo l’indicatore per l’età accademica, con l’eccezione della normalizzazione dell’h-index che viene effettuata usando la procedura descritta qui.
  • Calcolo dell’età accademica: l’età accademica è calcolata a partire dalla prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale presente sulle banche dati o sul sito docente. Nel calcolo dell’età accademica dei candidati vengono sottratti i periodi di congedo e aspettativa; i periodi di congedo e aspettava non vengono invece considerati nel calcolo delle mediane (Art. 17, commi 1, 2, 3 e 4 della delibera ANVUR 50/2012).
  • Calcolo delle mediane per SSD o sottoinsiemi omogenei: per determinare se esistono SSD o sottoinsiemi omogenei di un SSD a cui applicare, per un determinato indicatore, una mediana diversa da quella del settore concorsuale che li ricomprende si procede come segue (Art. 15 e 16 della delibera ANVUR 50/2012):
    • prima di tutto si calcola la mediana di quell’indicatore per gli ordinari di quel settore concorsuale;
    • poi si calcola la mediana di quell’indicatore per gli ordinari di ciascun SSD appartenente al settore concorsuale e a cui afferiscano almeno 30 ordinari; si possono considerare SSD con meno di 30 ordinari solo a fronte di evidenti eterogeneità degli indicatori non dipendenti dalla produttività degli autori ma da differenze strutturali nelle modalità di ricerca e pubblicazione dei risultati scientifici — è il caso di MAT/04 all’interno del settore concorsuale 01/A1;
    • se la mediana del SSD per gli ordinari è maggiore o uguale alla mediana del settore concorsuale per gli ordinari, per tutti gli afferenti a quel SSD si useranno per quell’indicatore le mediane calcolate sul settore concorsuale (e la fascia relativa);
    • se la mediana del SSD per gli ordinari è inferiore alla mediana del settore concorsuale per gli ordinari, e più del 25% degli ordinari di quel SSD hanno valore dell’indicatore superiore alla mediana del settore concorsuale per gli ordinari, per tutti gli afferenti a quel SSD si useranno per quell’indicatore le mediane calcolate sul settore concorsuale (e la fascia relativa);
    • se la mediana del SSD per gli ordinari è inferiore alla mediana del settore concorsuale per gli ordinari, ma non più del 25% degli ordinari di quel SSD hanno valore dell’indicatore superiore alla mediana del settore concorsuale per gli ordinari, per tutti gli afferenti a quel SSD si useranno per quell’indicatore le mediane calcolate sul SSD (e la fascia relativa);
    • in caso al SSD afferiscano almeno 100 ordinari, a fronte di evidenza di distribuzioni multimodali all’interno del SSD l’ANVUR chiede al CUN di verificare se le multimodalità riscontrate siano dovute a differenze oggettive nelle consuetudini di pubblicazione di insiemi omogenei di docenti afferenti al SSD. L’evidenza delle differenze oggettive dev’essere fornita con riferimento a indicatori di produzione scientifica confrontati con quelli medi del settore concorsuale. Il CUN, qualora ritenga possibile l’identificazione mediante indicatori quantitativi di sottoinsiemi omogenei di docenti, propone all’ANVUR, che deve ratificare, una partizione del SSD in sottoinsiemi omogenei, non più di 3 e ognuno contenente almeno 30 professori ordinari — a meno di evidenti eterogeneità degli indicatori non dipendenti dalla produttività degli autori ma da differenze strutturali nelle modalità di ricerca e pubblicazione dei risultati scientifici, nel qual caso si possono considerare sottoinsiemi omogenei di dimensione inferiore ai 30 ordinari. Per tutti gli afferenti a sottoinsiemi omogenei di un SSD che soddisfano queste condizioni si useranno le mediane calcolate sul sottoinsieme omogeneo (e la fascia relativa). Il CUN, nel parere del 25/7/12 ribadisce innanzitutto la contrarietà sull’ipotesi di effettuare verifiche di dettaglio sulla distribuzione di indicatori bibliometrici per sottoinsiemi di settori scientifico-disciplinari ed evidenzia le difficoltà che si incontreranno nell’individuare tali sottoinsiemi (e nell’assegnare i candidati a tali sottoinsiemi).

Risultati ASN 2012

Sul sito http://abilitazione.miur.it/public/pubblicarisultati.php sono consultabili i risultati e gli atti relativi all’abilitazione scientifica nazionale della tornata 2012 per i quali il Ministero ha concluso la ricognizione.
La durata dell’abilitazione sarà di 4 anni a decorrere dalla data di pubblicazione dei risultati sulla presente pagina web.