L’impegno del pagamento della quota è continuativo e cessa soltanto a causa delle dimissioni o della decadenza del socio.
Le dimissioni da socio debbono essere comunicate alla Presidenza dell’U.M.I. entro il mese di ottobre dell’anno precedente quello cui si riferiscono.
È considerato moroso il socio che, alla data del 30 aprile dell’anno in corso non sia in regola con il pagamento delle quote associative.
(articolo 2 del Regolamento)